Il pagamento preferenziale a favore di un creditore quando la società è in crisi, costituisce fonte di responsabilità dell’amministratore, in quanto il pagamento comporta una riduzione del patrimonio sociale in misura maggiore rispetto a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio della par condicio creditorum.
Questo è l’orientamento della Giurisprudenza che trova il suo caposaldo nella sentenza della Corte di Cassazione n 1641/2017, ove è stato precisato che detti pagamenti integrano non solo una lesione alla garanzia dei creditori, ma ancor prima al patrimonio sociale, poiché il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori.
L’orientamento giurisprudenziale sopra riportato ha trovato seguito nelle decisioni dei Giudici di merito. Da ultimo il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’amministratore per un pagamento effettuato nel periodo in cui la società era pressoché inattiva e ritenendo, pertanto, tali pagamenti non giustificati ed eseguiti senza il rispetto della “par condicio” e dei titoli di poziorità dei creditori, ritenendo tali pagamenti come preferenziali ed integranti la responsabilità dell’amministratore per mala gestio.
La destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori deve essere considerata nella prospettiva di una eventuale e prevedibile procedura concorsuale, ove i creditori sarebbero esposti alla inevitabile falcidia del proprio credito per l’applicazione del principio della par condicio creditorum.
Ciò può essere agevolmente valutato anche a livello contabile atteso che il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta, per la massa dei creditori, una minore disponibilità patrimoniale cagionata, appunto, dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori.
Pertanto, al fine di evitare che l’amministratore incomba in responsabilità per aver effettuato pagamenti preferenziali, se la società che amministra si trova in situazione di crisi tale da fare presagire la sussistenza di difficoltà a soddisfare tutti i creditori sociali, anche se la stessa crisi non sia ancora sfociata in un vero e proprio dissesto, è tenuto, prima di effettuare i pagamenti, ad una valutazione dell’intera massa creditoria e ad adottare il criterio della par condicio creditorum, tenendo nel dovuto conto le cause eventuali di prelazione e/o poziorità.