La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza depositata pochi giorni addietro, in data 12.03.2025, ha ribadito un orientamento già fatto proprio da numerose pronunce di merito secondo il quale: “l’art 68, co. 1, D.L. n. 18/2020, trova applicazione laddove le entrate tributarie sono state affidate all’agente della riscossione durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. (cfr. sentenza CGT Lombardia n. 694/2025).
Per effetto di tale sentenza, è stata annullata una cartella di pagamento per intervenuta decadenza dei termini di notifica disciplinati dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973 in combinato disposto con gli artt. 67 e 68/2020 nonché l’art. 157 del D.L. 34/2020.
Il dibattito sui termini decadenziali di notifica della cartella di pagamento.
Nella vexata quaestio della proroga dei termini occorre rievocare che le normative introdotte nel periodo COVID sono tutte speciali ed eccezionali, pertanto non interpretabili estensivamente né analogicamente, dovendosi applicare il significato letterale della norma.
In questo senso, il Legislatore ha positivizzato solo un articolo espressamente previsto per la proroga del termine decadenziale ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 602/1973, riguardante le cartelle formate ed emesse per effetto della liqudazione automatizzata della dichiarazione ex art 36 bis DPR n. 600/1973. Detta previsione normativa è contenuta nell’art. 157, comma 3, del D.L. n. 34/2020: “I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’ articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Di conseguenza, per espressa volontà del legislatore, solamente le cartelle generate dal controllo automatizzato ex art. 36bis DPR n. 600/1973, per le quali sono state depositate le dichiarazioni dei redditi nell’anno 2018, vi è proroga del termine di decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973.
Il significato letterale della norma è stato fatto proprio, in modo condivisibile, da numerose Corti di Giustizia Tributaria, da ultimo dalla Sezione 4 della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia.
In questi termini viene ragionevolmente ristretto l’ambito di applicazione della proroga dei termini di decadenza, previsti dalla normativa emergenziale, ai casi in cui i ruoli esattoriali siano stati affidati all’agente della riscossione a partire dal giorno 8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021.
Ad ammettere il contrario, si consentirebbe un’ulteriore ampliamento “sine die” dei termini di decadenza previsti per la notifica degli atti di riscossione che comporterebbe un eccessivo squilibrio nel rapporto Stato – Contribuente.
Sull’applicazione degli 85 giorni di proroga dei termini di decadenza.
In riferimento all’art. 67 del D.L. n. 18/2020 è opportuno menzionare la disposizione letterale del primo comma secondo il quale “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; pertanto l’attività di notifica, adempimento proprio dell’Agente della Riscossione, non rientra tra le prerogative degli enti impositori alle cui attività tipiche si riferisce la proroga di 85 giorni (8 marzo – 31 maggio 2020) disciplinata dall’art. 67 del D.L. 18/2020.
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In coerenza con i principi generali di interpretazione della legge, al fine di una compiuta certezza del diritto, la proroga prevista dalla normativa emergenziale non può estendersi genericamente ai carichi esattoriali affidati all’agente della riscossione prima e dopo il termine di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). La pronuncia dei Giudici lombardi segue un orientamento giurisprudenziale confermato da numerose Corti di Giustizia Tributaria in senso favorevole al contribuente in casi analoghi a quello appena deciso.