Il nuovo codice delle crisi di impresa e dell’insolvenza ha introdotto la possibilità per l’imprenditore commerciale o agricolo, anche minore, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza di chiedere la nomina di un esperto che lo assista nel tentativo di composizione negoziata della crisi. Lo stesso codice, poi, all’art. 18, prevede la possibilità per l’imprenditore di chiedere con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori.
Il legislatore, da ultimo, è dovuto intervenire con il terzo decreto correttivo al Codice della Crisi d’Impresa, n. 136, pubblicato il 27 settembre 2024, che ha introdotto chiarimenti e modifiche alla disciplina delle misure protettive e cautelari, specificando che esse possono riguardare anche le condotte che potrebbero pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione.
In particolare, i nuovi commi 5 e 5-bis dell’articolo 18 (misure protettive) dispongono che:
comma 5: i creditori (ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti) nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
comma 5 bis: dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
La richiesta di misure protettive e/o cautelari proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, comporta per i creditori l’impossibilità di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, oltre che l’impossibilità di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno dell’imprenditore o della concessione delle misure protettive o cautelari con conseguente inefficacia di eventuali patti contrari.
Le misure protettive, inoltre, possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e anche prima del deposito della domanda degli accordi di ristrutturazione.
Di seguito si riporta una sintetica rassegna delle più recenti sentenze italiane riguardanti le misure protettive e la risoluzione dei contratti in essere nell’ambito delle procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa.
La giurisprudenza ha affrontato questo tema in diverse pronunce, evidenziando l’importanza di tali misure per favorire il risanamento dell’impresa.
Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 20.02.2025, ha concesso le misure protettive (e cautelari) a un’impresa in crisi, sottolineando che tali misure impediscono ai creditori di adottare iniziative unilaterali che possano compromettere la continuità aziendale.
L’ordinanza ha stabilito che, per il periodo per il quale vengono contesse le misure protettive, i creditori destinatari delle misure non potranno:
Inoltre, l’ordinanza in commento ha disposto il divieto di risoluzione dei contratti pendenti per mancati pagamenti relativi al periodo successivo la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, per un importo massimo definito per ciascun creditore.
Il Tribunale di Cagliari, con la pronuncia del 04.12.2024, ha disposto la sospensione, per tutto il tempo delle trattative, dell’obbligo di pagamento dei ratei dei seguenti finanziamenti di determinati contratti bancari di finanziamento nonché il divieto alle banche contraenti, per tutto il tempo della sospensione dell’obbligo di pagamento, di addebitare interessi di mora, dichiarare la risoluzione del contratto, classificare il credito come deteriorato, incagliato o in sofferenza, segnalare l’impresa debitrice in centrale rischi e/o adottare altre forme di comunicazione di inadempienza nel circuito creditizio, cedere il credito e tutte le possibili iniziative deteriori che possano conseguire alla disposta sospensione e che possano incidere sulla posizione contrattuale dell’impresa in composizione negoziata o incidere sul suo merito creditizio;
Il Tribunale di Padova, Sez. I civ., 09 dicembre 2024, ha stabilito che nel caso di concessione di misure protettive, la scadenza del termine di 120 giorni delle misure protettive come concesso dal tribunale al ricorrente, non osta all’adozione, fino alla conclusione di quella procedura, di misure cautelari del medesimo contenuto, essendo la durata massima riferita solo a ciascuna misura.
Lo stesso Tribunale di Padova, già un anno prima delle sopra citata pronuncia (provvedimento del 25 settembre 2023), aveva esteso il divieto di risoluzione dei contratti in essere, previsto dall’art. 18, comma 5, del codice della crisi d’impresa, anche ai contratti bancari autoliquidanti (come ad esempio i contratti di factoring). Ha stabilito che le banche non possono risolvere unilateralmente tali contratti o sospendere l’adempimento delle prestazioni per il solo fatto dell’avvio della procedura di composizione negoziata, a meno che non vi siano inadempimenti successivi all’avvio della procedura.
Il Tribunale di Perugia, con la pronuncia del 15.7.2024, ha stabilito che non costituisce motivo di inammissibilità della domanda la genericità delle misure protettive richieste, corrispondenti all’astratta previsione normativa, e pertanto alla stessa legittimamente conformabili, posto che le misure protettive sono a numero chiuso.
Il Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., con pronuncia del 03 luglio 2024 ha statuito che non è preclusa all’impresa proponente l’istanza di composizione negoziata ex art. 17 C.C.I. la possibilità di conseguire “ulteriori misure” di cui ritenga la necessità ai fini dell’utile sviluppo della negoziazione, misure da considerarsi atipiche in quanto esulanti da quelle tipicamente protettive che si producono interinalmente a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione e si consolidano per effetto del provvedimento giurisdizionale di convalida ex articolo 19 C.C.I.. Tuttavia, in tal caso, è necessaria, secondo quanto previsto dal primo comma di detto articolo, la ulteriore e distinta formulazione da parte del ricorrente di una richiesta di adozione di provvedimenti cautelari, la cui pronuncia è del ‘tribunale competente ai sensi dell’articolo 27’ C.C.I.I..