L’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro determina un cambiamento che coinvolge direttamente gli imprenditori e che richiederà un’attenta pianificazione nei prossimi 24 mesi.
Se fino ad oggi la formazione sulla sicurezza è stata principalmente focalizzata e rivolta ai lavoratori, preposti e dirigenti, il nuovo Accordo estende gli obblighi formativi anche ai datori di lavoro, introducendo un corso specifico di 16 ore.
Una novità che, se da un lato comporta ulteriori adempimenti per le imprese, dall’altro rappresenta un’opportunità per rafforzare la governance aziendale in materia di sicurezza e ottimizzare la gestione dei rischi.
Per le aziende si apre, quindi, una fase di transizione che richiede attenta valutazione delle nuove disposizioni e una pianificazione strategica degli interventi formativi.
Il nuovo Accordo si inserisce nel solco tracciato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza e che ha sempre posto la formazione tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come è noto e come sottolineato pacificamente dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20259 del 14 luglio 2023), l’obbligo formativo rappresenta un elemento “ineludibile” del sistema prevenzionistico, costituendo uno strumento fondamentale per la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori.
Il nuovo Accordo Stato Regioni introduce, per la prima volta, un obbligo formativo specifico per tutti i datori di lavoro, con un corso della durata di almeno 16 ore e con la previsione di obblighi e responsabilità penali, civili ed amministrative.
Gli stessi dovranno rivedere, quindi, la propria organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale, stabilendo tecniche di comunicazione efficace per l’interazione con i lavoratori.
Con riferimento ai Preposti e Dirigenti, l’accordo introduce le novità di seguito elencate:
L’Accordo prevede e conferma le diverse modalità di erogazione dei corsi, quali la presenza fisica (in azienda o in aula), la videoconferenza sincrona e E-learning.
Come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024), si specifica che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro, ma può essere organizzata anche in orari diversi dal turno ordinario, purché retribuita e senza oneri per i lavoratori.
L’Accordo prevede, infine, un articolato regime transitorio:
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna un importante evoluzione nel sistema della formazione sulla sicurezza, ponendo particolare enfasi sulla responsabilizzazione dei datori di lavoro e sul loro coinvolgimento diretto nel processo formativo.
La previsione di termini precisi per l’adeguamento e l’introduzione di nuovi obblighi formativi specifici testimonia la crescente attenzione del legislatore verso la cultura della prevenzione.
Le aziende dovranno pianificare, pertanto, il percorso di adeguamento ai nuovi requisiti, considerando sia le predette tempistiche del regime transitorio, che la necessità di aggiornare i programmi formativi esistenti conformandoli ai nuovi standard.