donazione d'azienda
La donazione di azienda è una modalità di attuare il passaggio generazionale della proprietà aziendale senza attendere la successione mortis causa con importanti vantaggi fiscali da considerare.
Il caso tipico riguarda l’imprenditore che decide di donare l’azienda ai propri figli per la prosecuzione dell’attività d’impresa. In quest’ottica la donazione d’azienda rappresenta uno strumento importante di tutela del patrimonio e di passaggio generazionale all’interno della famiglia. Il legislatore ha introdotto alcune agevolazioni molto interessanti da analizzare, in materia di imposte dirette e indirette, con risparmio anche sulle imposte di successione.
La donazione di azienda è un atto di liberalità mediante il quale una parte arricchisce l’altra, trasferendole la proprietà dell’azienda o un ramo di essa, anche quote sociali.
Come in tutti i casi di donazione, tuttavia, occorre prestare attenzione alle quote di legittima, nell’ottica di un’organizzazione patrimoniale del donante.
Per tali ragioni, è auspicabile un approccio prudente, pianificando in anticipo la donazione d’azienda, esaminando le eventuali altre quote di legittima per prevedere appositi meccanismi di compensazione, in un contesto di pianificazione successoria atteso che, tra gli aspetti di maggiore rilievo, occorre considerare che i più importanti vantaggi fiscali sono subordinati al trasferimento del controllo della società, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (risposta a interpello Ag. Entrate n. 185/2023) o dell’intero asset aziendale.
ll trasferimento gratuito dell’azienda, esercitata in forma individuale dal donante, è regolamentato dall’art. 58 del TUIR, che neutralizza la plusvalenza nel caso in cui l’azienda venga assunta dal donatario ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (donante):
“il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa“.
L’azienda donata concorrerà alla formazione del reddito del beneficiario (donatario) solo al momento di una successiva cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. Questa disposizione, anche secondo quanto chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 341/E/2007, ha l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale dell’azienda esercitata in forma individuale.
Ai fini delle imposte dirette il donatario riceve l’azienda al “valore storico” realizzando una continuità di valori fiscali, senza un impatto fiscale immediato in termini di imposte. In questo modo si ha un trasferimento delle plusvalenze latenti dal donante al donatario che acquisirà il “bene azienda” al medesimo valore fiscale maturato in capo al dante causa.
Le condizioni di esclusione sono previste dall’art. 3, comma 4ter del D. Lgs. n. 346/1990 per effetto del quale non sono soggetti ad imposta i trasferimenti di:
Il passaggio effettuato a favore del coniuge o del discendente non prevede l’applicazione dell’imposta di donazione a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento.
In sede di stipula, i discendenti dovranno fornire una dichiarazione che attesti la volontà di proseguire direttamente l’attività per un periodo di almeno 5 (cinque) anni.
La scelta della donazione, rispetto a un atto a titolo oneroso rientra nell’ambito di un programma successorio ad ampio raggio, tenendo presenti i rapporti che intercorrono tra successione a causa di morte e donazione, e gli assetti familiari, e non solo, che si intendono raggiungere.