
Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, noto come “Decreto Terra dei Fuochi”, interviene in modo incisivo sulla disciplina penale delle attività illecite in materia di rifiuti, in un contesto segnato da una crescente consapevolezza rispetto all’inadeguatezza dell’impianto previgente.
L’esperienza degli ultimi anni ha, infatti, evidenziato come la configurazione di molte condotte quali semplici contravvenzioni, punite con pene contenute e soggette a termini prescrizionali brevi, si sia rivelata scarsamente efficace nel contrastare fenomeni connotati da elevata pericolosità sociale.
Il decreto si colloca, dunque, in una prospettiva di rafforzamento strutturale della tutela penale dell’ambiente, incidendo sia sulle fattispecie incriminatrici, sia sul sistema della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001.
Uno degli snodi più significativi della riforma riguarda la trasformazione di diverse condotte in materia di rifiuti da contravvenzioni a delitti, anche nella forma colposa.
Particolarmente rilevante, in chiave di governance, è, inoltre, la disciplina dell’aggravante connessa all’attività di impresa.
L’Art. 259 bis del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) prevede un aumento di pena qualora i fatti siano commessi nell’ambito di un’attività imprenditoriale o comunque organizzata, stabilendo, altresì, la responsabilità del titolare o del responsabile per omessa vigilanza sugli autori materiali del reato riconducibili all’impresa.
La disposizione esplicita, inoltre, il collegamento con il D. Lgs. 231/2001, richiamando l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 9, comma 2.
Questo passaggio segna un mutamento di prospettiva: l’illecito ambientale non è più letto esclusivamente come comportamento individuale deviante, ma come possibile espressione di un deficit organizzativo o di un’insufficiente attività di controllo interno.
In tale quadro, la vigilanza sulla filiera, sui subappalti e sulle attività delegate assume un ruolo centrale, poiché l’omessa supervisione può tradursi in un aggravamento della posizione del vertice aziendale.
Il decreto interviene, altresì, nell’ambito del catalogo dei reati presupposto ampliandolo e rimodulandolo; viene previsto l’incremento delle quote sanzionatorie; un irrigidimento delle sanzioni pecuniarie e un rafforzamento delle sanzioni interdittive.
Restano, tuttavia, invariati i criteri di imputazione del fatto all’ente e ne deriva che l’effettiva idoneità e attuazione del Modello 231 diventa ancora più decisiva, perché l’entesi confronta con un sistema sanzionatorio più severo senza che siano mutati i presupposti strutturali della responsabilità.
Un ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dall’estensione delle misure di prevenzione tipiche dell’area antimafia a taluni delitti ambientali.
Si tratta di uno strumento che, pur avendo natura preventiva e non sanzionatoria in senso stretto, può incidere profondamente sull’operatività e sulla reputazione dell’impresa.
Ne consegue che, la connessione tra diritto penale ambientale e misure di prevenzione patrimoniale rende ancora più evidente la necessità di presidi organizzativi solidi e documentabili.
Il rafforzamento del sistema si inserisce in un contesto di progressivo ampliamento della confisca “allargata” ex Art. 240-bis c.p., applicabile anche in ambito di grave criminalità ambientale.
La misura consente di aggredire beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, anche in assenza di un nesso pertinenziale diretto con il reato oggetto di contestazione.
In prospettiva d’impresa, ciò implica una crescente attenzione alla coerenza tra attività economica, flussi finanziari e asset patrimoniali. La tracciabilità e la trasparenza diventano non solo strumenti di buona amministrazione, ma elementi funzionali alla tutela patrimoniale.
Nel suo complesso, la riforma realizza un’inasprita funzione di prevenzione e contrasto dei reati in materia di rifiuti.
Il decreto non si limita a rafforzare il versante repressivo, bensì incentiva indirettamente le imprese a dotarsi di presidi organizzativi più evoluti.
La gestione ambientale non può più essere relegata a segmento tecnico-amministrativo e diventa parametro di adeguatezza complessiva dell’assetto organizzativo, incidendo sulla responsabilità individuale e collettiva, sulla continuità aziendale e sulla tutela patrimoniale.
In questo senso, il Decreto “Terra dei Fuochi” può essere letto anche come sollecitazione alla revisione dei Modelli 231 e alla strutturazione di una due diligence ambientale effettiva, documentata e periodicamente aggiornata.