Il “bonus facciate” consiste in una detrazione d’imposta, pari al 90% delle spese sostenute, prevista per interventi di recupero o restauro della facciata esterna, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.
La detrazione è riconosciuta per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, per interventi edilizi anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.
Gli edifici interessati dai lavori, ai fini del riconoscimento della detrazione devono essere ubicati nelle zone A e B indicate dal Decreto ministeriale n.1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
L’agevolazione in argomento consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) concessa per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 o 2021.
La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate”, l’art. 1, commi da 219 a 224, non prevede limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Sono ammessi alla detrazione i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile oggetto di intervento (dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, ivi incluse le società semplici, le associazioni tra professionisti nonchè società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, già al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
In particolare, i contribuenti interessati devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La detrazione spetta per gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata sui balconi, ivi inclusi quelli sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. L’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno dell’edificio, sulla parte visibile dello stesso, sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile, purchè rientranti nell’intero perimetro esterno.
Pertanto il bonus non spetta, a titolo esemplificativo, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Con recenti risposte ad istanze di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro dello spazio applicativo del bonus facciate anche in relazione a specifici interventi sui balconi.
La detrazione fiscale prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. bonus facciate) è ammessa anche in relazione alle spese sostenute per la rimozione della pavimentazione esistente, l’impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini del balconi con successiva tinteggiatura (Risposta all’interpello n. 411 del 25 settembre 2020).
Con l’ultimo indirizzo di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Aggiunge l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’istanza di interpello n. 482 del 15 luglio 2021, che le spese sostenute per l’installazione dei punti di illuminazione, a soffitto o a parete, rientrano nel campo di applicazione del bonus facciate solo se risultano necessari per motivi tecnici e strettamente collegati all’intervento principale.
I motivi “tecnici” rappresentano un elemento fattuale desumibile dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso. Pertanto, sul punto, restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione al fine di verificare i requisiti specifici per l’installazione dei corpi illuminanti, all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione dell’involucro esterno dell’edificio.