La tradizionale disciplina codicistica in materia di garanzie mobiliari, ed in particolare di pegno, si è rivelata spesso contrastante con le esigenze di utilizzo del bene oggetto di pegno, specie nei casi in cui tale bene sia produttivo di per sé o inserito nell’ambito di un’attività produttiva del debitore, stante la necessità di provvedere al cosiddetto spossessamento del bene ed alla successiva consegna dello stesso al creditore o ad un terzo.
Con il d.l. 59/2016, come convertito dalla legge n. 119/2016, è stato disciplinato il nuovo pegno mobiliare non possessorio.
Ai sensi del primo comma dell’art. 1 del d.l. 59/2016, come modificato della legge di conversione, gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, presenti o futuri, determinati o – purché con la previsione dell’importo massimo garantito – determinabili, concessi a loro o a terzi.
La garanzia può essere costituita (i) su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e (ii) su crediti derivanti da, o inerenti a, tale esercizio.
La nuova disciplina contempla altresì la facoltà, attribuita al concedente, di trasformare, alienare e comunque disporre del bene dato in pegno, senza l’autorizzazione del creditore garantito, a condizione che nel contratto costitutivo della garanzia non sia diversamente stabilito, così legittimando il cosiddetto patto di rotatività.
Inoltre, l’art. 1, comma 4, della nuova disciplina stabilisce che il pegno ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato, da istituire – previa l’emanazione di un decreto attuativo – presso l’Agenzia delle Entrate e denominato “registro dei pegni non possessori”. In virtù di detta iscrizione ed a partire dal momento in cui essa è effettuata, la garanzia pignoratizia prende grado ed è opponibile ai terzi, nonché nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali.
A distanza di anni, finalmente in data 10 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori, da tenersi in modalità esclusivamente telematiche.
Il decreto attuativo regola le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il “registro dei pegni non possessori”, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, ed infine stabilisce i diritti di visura e di certificato.
Il decreto entra in vigore a partire dal 25 agosto 2021, ed il sistema informatico di cui al regolamento è realizzato dall’Agenzia delle Entrate entro otto mesi.
Per l’iscrizione al registro è necessario presentare al conservatore, in via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, che dovrà essere redatto alternativamente nella forma dell’atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto sottoscritto digitalmente o provvedimento dell’autorità giudiziaria, nonché una domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente.
La domanda deve contenere, inter alia:
La definitiva operatività del registro, ferma restando la necessità di chiarire i rapporti tra la pubblicità su detto registro ed altre forme di pubblicità che investono i medesimi beni mobili non registrati (ad es. partecipazioni societarie, proprietà industriale e intellettuale), consentirà finalmente alle imprese di ricorrere al finanziamento esterno, al contempo continuando ad operare nel mercato senza privarsi della disponibilità delle merci o dei beni aziendali su cui hanno concesso la garanzia, così avvicinando il sistema delle garanzie mobiliari alle nuove esigenze dell’attuale realtà produttiva.