La Legge di Bilancio ha previsto una riforma con semplificazione degli ammortizzatori sociali 2022, allargati a una platea più vasta.
Per tali misure il Governo ha investito 3 miliardi di euro prevedendo l’estensione degli ammortizzatori a imprese sotto i 5 dipendenti, la CIGS per tutti datori lavoro con più di 15 dipendenti a prescindere dal settore e altre novità su NASpI e Dis – Coll.
AMMORTIZZATORI SOCIALI, COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO 2022
Con una spesa di circa 4,5 miliardi di euro nel 2022, il Governo nella Legge di Bilancio ha deciso di dare attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali. Previsto un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti d’integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi. Ecco le novità previste dal disegno di Legge.
NOVITÀ SULLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Dal 2022, la Cassa integrazione ordinaria viene estesa ai lavoratori a domicilio e a tutti i contratti di apprendistato (finora era prevista solo per l’apprendistato professionalizzante). Estesa poi anche ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni. Fino al 31 dicembre 2021 sono necessari almeno 90 giorni. Per quanto riguarda la CIG durante l’apprendistato, è previsto che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo. Inoltre, non serve più la crisi aziendale per prevedere la CIGS per gli apprendisti. Per settori e imprese non coperte da Cassa integrazione ordinaria saranno previsti fondi bilaterali che assicurino tutele al rapporto di lavoro. Tutte le imprese con almeno un dipendente possono poi, stipulare contratti di solidarietà.
IMPORTO E PAGAMENTO CIG
Nella Legge di Bilancio 2022 si specifica che l’assegno resta pari all’80% della retribuzione per le ore non lavorate. Per tutti però si applica dal 1° gennaio 2022 lo scaglione massimo (come da Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Chi svolge attività di lavoro durante la CIG, come dipendente o autonomo, per contratti inferiori a 6 mesi sospende la prestazione per la durata fino al suo termine. Per contratti di durata superiore a 6 mesi non avrà diritto all’ammortizzatore per le giornate di lavoro effettuate. Novità anche sul contributo addizionale dovuto dalle imprese. Viene introdotto un meccanismo premiale per quelle che utilizzano meno la Cassa integrazione ordinaria. Dal 2025, il contributo per chi la chiede senza averla utilizzata per almeno 24 mesi, è:
Previsto il pagamento diretto INPS con l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere all’Istituto tutti i dati necessari entro il secondo mese successivo a quello d’integrazione salariale o a 60 giorni dall’autorizzazione.
ESTENSIONE AMMORTIZZATORI A IMPRESE SOTTO I 5 DIPENDENTI
Gli ammortizzatori sociali vengono estesi alle imprese sotto i 5 dipendenti, attualmente scoperte dalla CIG. Dal 1° gennaio 2022 l’aliquota di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS, finora pagato dalle imprese con più di cinque dipendenti) è fissata allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la presentazione della domanda, abbiano occupato fino a cinque dipendenti. È invece allo 0,80% per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti. Confermato il contributo addizionale pari al 4% della retribuzione persa legato all’utilizzo. A partire dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi, “dal termine del periodo di fruizione del trattamento” l’aliquota (dello 0,5%) si riduce del 40%.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Alla CIGS sono ammesse tutte le imprese sopra i 15 dipendenti non coperte da fondi di integrazione salariale. Può essere richiesta la Cassa integrazione straordinaria oltre che per la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale o il contratto di solidarietà, anche per la realizzazione di processi di transizione. Andrà individuata e regolata da uno specifico Decreto del Ministro del Lavoro. Infine, non vi è più bisogno d’indire la crisi aziendale per erogare la Cassa integrazione straordinaria agli apprendisti.
POTENZIAMENTO DEI CONTRATTI DI ESPANSIONE
Tra le novità del disegno di Legge di Bilancio, vi è anche il potenziamento del contratto di espansione, che prevede l’anticipo pensionistico fino a 5 anni favorendo il turnover. Viene esteso agli anni 2022 e 2023 con una soglia minima di 50 dipendenti per l’accesso. Prevista inoltre, la cassa integrazione straordinaria per chi non ha accesso allo scivolo pensionistico, progetti di formazione e un piano di ricambio generazionale con nuove assunzioni. Lo strumento era stato introdotto dal Decreto Rilancio ed è al momento utilizzabile per tutto il 2021.
INCENTIVI AI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
NUOVO FONDO PER INTEGRAZIONI SALARIALI
Arriva un fondo da 700 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale. Nella Legge di Bilancio 2022 si prevede l’istituzione di un fondo al Ministero del Lavoro per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale.
ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE
Arriva nella Legge Bilancio 2022 l’accordo di transizione occupazionale. Tale novità riguarda le imprese con più di 15 dipendenti che hanno terminato la CIGS e hanno bisogno di più tempo per il recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero. Il Governo ha previsto ulteriori 12 mesi, previo accordo sindacale sulle azioni finalizzate alla rioccupazione o all’auto impiego. Per tale sistema entrano in gioco le politiche attive. Il lavoratore che non partecipa, perderà la prestazione di integrazione salariale.
SOSTEGNO PER LE COOPERATIVE
Nel testo finanziario 2022 si legge anche che al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, dal 1 gennaio 2022 è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Tale esonero vale per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa ed è previsto nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.