La normativa sulle Zone Economiche Speciali, ovvero su quelle zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate nel territorio dello Stato, nelle quali sono applicate particolari agevolazioni di carattere amministrativo e fiscale, è stata oggetto di riforma da parte del D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) convertito con la legge 108/2021 che ha aumentato il limite massimo del credito d’imposta ed ha inserito al Decreto Legge 91/2017, l’art. 5 bis per semplificare il sistema di governance delle ZES e favorire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi, nonché l’insediamento di nuove imprese.
Precisamente, l’art. 57 del DL 77/2021 ha:
La riforma non modifica le condizioni che le imprese beneficiarie devono soddisfare ai fini del mantenimento delle agevolazioni ovvero mantenere le loro attività nell’area della ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione, pena la revoca e la restituzione del credito di imposta di cui hanno usufruito. Invariata rimane anche la limitazione per la quale il credito di imposta non può essere richiesto da imprese che siano in stato di liquidazione o di scioglimento o sottoposte a procedura concorsuale ed è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014.
L’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle menzionate Zone Economiche Speciali – ZES, istituite ai sensi del citato decreto legge n. 91 del 2017, disponendo che, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.
ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono:
Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito.
Le imprese beneficiarie, inoltre, ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Infine, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis (ovvero occorre sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo – per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, etc. – nell’arco di tre esercizi finanziari, e verificare che tale somma non superi il massimale stabilito).
L’Agenzia Delle Entrate, con risposta all’interpello n 771/2021, ha chiarito che l’agevolazione per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa nelle zone economiche speciali spetta anche alle aziende che già operano sui territori in questione.
Precisamente, l’Agenzia delle Entrate, chiarisce che l’agevolazione spetta, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina. Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con il comma 1 dell’articolo 4 del citato decreto legge n. 91 del 2017, che, nell’istituire le ZES, prevede espressamente che il fine è “favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree“.