La produzione di energia elettrica in Italia avviene principalmente attraverso l’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili in gran parte importati dall’estero. Ciò nonostante, nel nostro paese non mancano delle soluzioni ottimali al problema dell’approvvigionamento energetico.
Da questo punto di vista, le comunità energetiche possono rappresentare una soluzione per le imprese e i cittadini che devono far fronte ai rincari dell’energia e alla crisi climatica.
CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO LE COMUNITÀ ENERGETICHE?
Le Comunità Energetiche sono gruppi di persone o enti che condividono impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da una stessa fonte rinnovabile, come ad esempio il sole.
I soggetti che possono dare vita ad una comunità energetica possono essere: azionisti o membri sia persone fisiche, sia piccole e medie imprese, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale, ma anche enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.
Lo scopo principale dell’associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non profitti finanziari.
Il punto di partenza è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità, e considerato che, per legge, lo scopo di una comunità energetica non può essere il profitto, solitamente le forme più utilizzate sono quella della cooperativa o dell’associazione non riconosciuta.
Successivamente dovrà essere individuata l’area dove istallare l’impianto di produzione, che deve essere posto in prossimità dei consumatori (ad esempio il condominio può istallare l’impianto sul tetto condominiale); l’impianto non deve essere necessariamente di proprietà della comunità, ma potrebbe appartenere ad uno o più membri della comunità o anche potrebbe essere stato messo a disposizione da un soggetto terzo.
Ogni partecipante deve aver istallato uno smart meter cioè un contatore intelligente in grado di rilevare in tempo reale le informazioni sulla produzione, autoconsumo, cessione e prelievo dalla rete dell’energia, ed una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità farà istanza al GSE S.p.A. per ottenere gli incentivi e i benefici derivanti dalla condivisione dell’energia all’interno della comunità.
I partecipanti mantengono i propri diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore e regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua, tra le altre cose, il soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali possono demandare a tale soggetto la gestione delle partite economiche di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE.
Il cittadino che fa parte della comunità continuerà a pagare per intero la propria bolletta, ma i costi energetici dell’utente che aderirà alla comunità risulteranno dunque ridotti perché alla spesa per la bolletta si affiancheranno anche i ricavi derivanti dalla condivisione dell’energia che verranno distribuiti secondo una periodicità da stabilirsi nei regolamenti della comunità.
IL QUADRO NORMATIVO E GLI ASPETTI LEGALI
Le Energy Community sono di matrice europea, in particolare, nascono dalle previsioni dettate dalla cosiddetta RED II, direttiva UE 2018/2001, che, nell’ambito dell’obiettivo che si era posta, disciplinare la promozione delle fonti rinnovabili al fine di ottenere entro il 2030 che la quota di consumo finale lorda di energia rinnovabile sia pari al 32%, ha previsto le cosiddette REC (Renewable Energy Community) e della Direttiva IEM, Direttiva Europea 2019/944, sul mercato interno dell’elettricità, che definisce le Citizens Energy Community – CEC, ovvero un soggetto giuridico controllato da membri o soci in cui la vicinanza dei membri agli impianti non è specificata, aperte non solo alle rinnovabili e che escludono il termico.
In Italia, in attesa del recepimento definitivo delle suddette direttive, la regolamentazione delle Comunità europee è avvenuta nel 2020 nell’art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 cd. “Milleproroghe” poi convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020 che ha definito uno schema transitorio della disciplina delle comunità energetiche e anche nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE).
Nel 2021 è stato emanato il decreto legislativo n. 199/2021, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea RED II sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevenendo un aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione, da 200 kW a 1 MW e la rimozione del limite della cabina secondaria, e dunque la costituzione di CER con membri connessi alla cabina primaria; è stato, poi, adottato il decreto legislativo n. 210/2021, che ha recepito la Direttiva Europea 2019/944.
Il 22 marzo 2022 è stato approvato il Quadro Strategico 2022-2025 di ARERA per l’attuazione del D. Lgs. 199/2021 e del D. Lgs. 210/2021, che ha stabilito gli obiettivi che faranno da guida per lo sviluppo della regolazione dell’Autorità dei prossimi quattro anni nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, dei rifiuti e del telecalore, dando particolare attenzione anche al tema delle Comunità energetiche.
Il 04 aprile 2022 ARERA ha emanato la Determina 3/2022 – DMEA/EFR/03/2022 – che nell’ambito della disciplina transitoria introdotta dall’articolo 42-bis del decreto-legge n.162/2019, ha verificato positivamente: – l’aggiornamento delle Regole Tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa definite dal GSE ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel al fine di tener conto di alcune modifiche definitorie introdotte dal decreto legislativo 199/21; e – le modalità di profilazione dei dati di misura dell’energia elettrica non trattati orari e le relative modalità di utilizzo ai sensi dell’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/eel.
GLI INCENTIVI ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE
Il governo ha previsto una serie di incentivi per promuovere la diffusione delle comunità energetiche.
Gli incentivi non sono riconosciuti a tutta l’energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità cioè a quella che quando è prodotta viene simultaneamente consumata dai membri della comunità. Per avere l’incentivo occorre che nella stessa fascia oraria in cui è registrata la produzione venga registrato un corrispondente consumo da parte dei membri della comunità. Qualora nella fascia oraria la produzione sia superiore ai consumi per l’energia in eccedenza sarà riconosciuto alla comunità solo il valore dell’energia senza incentivi o altri benefici.
Per l’energia condivisa alla comunità sarà corrisposto dal GSE un importo pari a circa tre volte il valore dell’energia venduta all’ingrosso. La comunità potrà poi ripartire fra i membri della comunità i ricavi derivanti dall’energia condivisa secondo i criteri concordati dai propri soci nello statuto della comunità o in apposito regolamento.
In particolare, è stata prevista la seguente tariffa per l’energia autoconsumata:
100 €/MWh per autoconsumo collettivo;
110 €/MWh per comunità energetiche rinnovabili.
Accanto agli incentivi ci sono anche altri vantaggi fiscali riservate sia alle imprese, alle quali è previsto un credito di imposta del 6% sul costo d’investimento fruibile in tre anni in compensazione, sia ai privati, i quali potranno usufruire dell’agevolazione: Ecobonus che prevede una detrazione fiscale del 50% per l’installazione di un impianto fotovoltaico anche se questo è destinato ad iniziative di autoconsumo collettivo e di comunità energetica; e Superbonus che prevede una detrazione fiscale del 110% per i lavori di installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni. In questi casi, la maxi detrazione è subordinata alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” e spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
PROSPETTIVE FUTURE
Le Comunità energetiche sono un importante strumento per combattere i rincari dell’energia e resistere alla crisi climatica, per tali ragioni, sarebbe auspicabile prevedere la promozione di una grande campagna di informazione non solo sulla necessità dello sviluppo di un nuovo sistema energetico fondato sulle fonti rinnovabili, ma anche per fornire ai territori gli strumenti per valutare in maniera sempre più consapevole i progetti e per meglio affrontare i cambiamenti che ci saranno in tutti i paesaggi. L’Italia è dotata, infatti, di un grande patrimonio idroelettrico esistente, fatto di grandi impianti storici, bacini, pompaggi, e a cui si uniscono gli impianti di più piccole dimensioni, che deve essere valorizzato.