La legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29 dicembre 2022), ormai entrata nel vivo, ha introdotto numerosi istituti di agevolazione per i contribuenti, anche con finalità deflattive del contenzioso, che richiedono un’analisi comparata di alcuni istituti per valutare i benefici previsti, con le relative scadenze e modalità di definizione.
Sono definibili gli accertamenti derivanti da pvc, nonché relativi ad avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il versamento di imposte e sanzioni ridotte da un terzo al diciottesimo del minimo previsto dalle disposizioni ordinarie.
Il termine per l’adesione è di 20 giorni dalla firma dell’atto di adesione riguardanti pvc e inviti al contraddittorio o entro i termini previsti per la proposizione del ricorso avverso gli atti impugnabili. Le somme dovute si possono versare fino a un massimo di venti rate trimestrali.
Tale istituto prevede la definizione delle controversie pendenti in ogni stato e grado al 1° gennaio 2023 in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e Monopoli; se la controparte è un ente territoriale, quest’ultimo può stabilire entro il 31 marzo 2023 se rendere definibili i propri atti oggetto di ricorso.
L’oggetto della controversia può riguardare atti di accertamento, liquidazione e rettifica e/o di irrogazione sanzioni, o atti di mera riscossione con esclusione di controversie inerenti dinieghi, rimborsi e/o agevolazioni; quelle di valore indeterminabile; nonché relative al recupero crediti sorti all’estero; riguardanti le risorse U.E., l’IVA dovuta all’importazione ed il recupero degli aiuti di Stato.
Occorre pagare il valore della controversia, ovvero il tributo oggetto di contestazione, in misura pari: a) – al 100% se l’Agenzia fiscale è risultata vincente al 1° gennaio 2023 o se il contribuente ha notificato il ricorso ma non si è costituito in giudizio; b) al 90% se il contribuente si è costituito in giudizio al 1° gennaio 2023; c) al 40% se l’Agenzia fiscale ha perso il primo grado; – al 15% se l’Agenzia fiscale ha perso il secondo grado; d) al 5% se l’Agenzia fiscale ha perso in entrambi i gradi di giudizio e pende ricorso in Cassazione.
In caso di soccombenza parziale è dovuta l’imposta piena sulla parte sfavorevole e la corrispondente percentuale sulla parte favorevole al contribuente in base al grado dell’ultima pronuncia depositata. Se la controversia riguarda solo sanzioni non collegate al tributo è dovuto un importo pari al 15% se l’Agenzia fiscale ha perso nell’ultima o unica pronuncia, al 40% negli altri casi.
Quando la controversia riguarda solo sanzioni collegate al tributo la definizione è gratuita ove siano stati già pagati o definiti, con qualunque modalità, le relative imposte.
La domanda e il pagamento devono essere effettuati entro il 30 giugno 2023 e si può rateizzare il dovuto, se di importo superiore ad € 1.000,00, fino a venti rate trimestrali.
Se le parti in corso di causa raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza per la definizione totale o parziale della controversia.
Tale opzione potrebbe essere vantaggiosa per il contribuente rispetto alla definizione delle liti pendenti ove venisse concesso, in sede di accordo, una riduzione delle maggiori imposte con discarico delle sanzioni a un diciottesimo previsto dalla legge che, per le conciliazioni in primo grado sono già ridotte al 40% e per le controversie in secondo grado al 50% del minimo di Legge.
Anche in questo caso è possibile effettuare i pagamenti fino a un massimo di venti rate trimestrali.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ha aggiornato le modalità di presentazione della domanda che consente di cancellare i debiti anche per i contribuenti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione o dal “saldo e stralcio”.
Restano dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, spese maturate a titolo di rimborso per le procedure esecutive, diritti di notifica, oltre interessi da dilazione nella misura del 2% annuo (nel solo caso di opzione per il versamento rateale fino a un massimo di cinque anni). La sanatoria riguarda anche le multe stradali: in questo caso al contribuente verranno scontati gli interessi, comprese le maggiorazioni semestrali (art. 27 Legge n. 689/1981) e l’aggio di riscossione.
L’istanza di ammissione va presentata entro il 30 aprile 2023 ed è possibile modificarla o revocarla entro lo stesso termine. Entro il 30 giugno l’Ader invia al debitore il prospetto delle somme dovute da versare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, stesso termine di pagamento della prima rata in caso di opzione per il versamento rateale fino a 18 rate trimestrali in un arco temporale massimo di cinque anni.
In caso di decadenza per mancato o insufficiente pagamento degli importi dovuti, si azzerano i benfici previsti dalla definizione agevolata e le somme potranno essere rateizzate. Un paracadute fiscale introdotto per i contribuenti che, per qualsiasi motivo, non potranno rispettare i versamenti previsti.
Si evidenzia l’interesse del debitore ad anticipare i tempi della domanda di definizione agevolata atteso che, dalla data di presentazione, sono sospese le procedure cautelari ed esecutive pendenti o in fase di apertura.
Sono altresì automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Per gli altri enti (ad esempio i Comuni), l’applicazione dello stralcio è rimessa alla loro volontà con espressa delibera. L’impatto limitato di tale misura riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al Codice della Strada, per le quali vengono annullati gli interessi, comprese le maggiorazioni, e rimangono dovute sanzioni e somme maturate a titolo di rimborso delle spese di notifica e per le procedure esecutive già avviate.
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Considerati i vari strumenti messi a disposizione dal Legisltratore per fare pace con il Fisco, si ricorda che se il contribuente si rivolge ad un intermediario abilitato è possibile, per quest’ultimo, ottenere in modalità telematica un riepilogo, per conto del proprio assistito, delle posizioni debitorie aperte siano esse o meno oggetto di contenzioso.