Disposizioni di attuazione emanate dall’ADE
La legge di Bilancio 2023, ha introdotto, tra l’altro, la facoltà per i contribuenti di definire in maniera agevolata, gli atti del procedimento di accertamento, con il pagamento di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Con provvedimento n 27663/2023, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative per l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, precisando quanto segue:
La definizione agevolata delle sanzioni, di cui ai commi da 179 a 185 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica:
L’agenzia delle Entrate specifica che per gli avvisi di accertamento e per gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ( cioè se in misura agevolata entro il termine per fare ricorso);
sono, altresì, definibili anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023;
La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto ( sanzione pari ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge) in un’unica soluzione entro il termine per proporre ricorso, ovvero, in caso in cui si opti per la rateazione fino a 20 rate trimestrali, con il pagamento della prima rata entro il termine per proporre ricorso ;
Nel provvedimento viene specificato che la procedura di adesione agevolata: