Il D.L. 34/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 marzo c.a., ha introdotto – a sorpresa – una causa speciale di non punibilità per alcuni illeciti penali.
Nello specifico, con il c.d. Decreto Bollette, il Legislatore ha previsto uno “scudo penale” per tutti i contribuenti che, aderendo alle sanatorie previste dalla tregua fiscale, provvedono a versare integralmente le somme dovute, anche in maniera dilazionata.
Il nuovo meccanismo salvagente opera per alcuni reati tributari previsti nel D.lgs n. 74/2000 e, in particolare, per la fattispecie di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità; omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità; indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.
La causa di non punibilità de qua è prevista per i contribuenti che abbiano correttamente definito le violazioni tributarie e purché le somme dovute siano state versate integralmente all’Amministrazione Finanziaria secondo le modalità previste dalla legge, prima della pronuncia della sentenza di appello.
Ne deriva, dunque, per i reati tributari di natura non fraudolenta, rispetto alla previgente normativa, innanzitutto un ampliamento della tempistica per ultimare il pagamento, essendo stato esteso il beneficio anche al reo condannato in primo grado, a condizione che lo stesso abbia proposto atto di impugnazione e che la Corte territoriale non abbia ancora definito il giudizio di appello con sentenza.
Inoltre, il Legislatore ha previsto in capo al contribuente imputato l’onere di immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria procedente dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, quello di informare l’Agenzia delle Entrate della sussistenza del procedimento penale e dell’invio della predetta comunicazione.
L’Amministrazione Finanziaria dovrà, a sua volta, dare tempestiva comunicazione all’A.G. dell’avvenuto adempimento dell’impegno tributario secondo uno degli strumenti di legge ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente al beneficio della rateazione.
Le comunicazioni dell’adesione alle procedure previste dalla tregua fiscale assolvono ad un ruolo fondamentale in quanto il processo di merito resta sospeso dalla data di ricezione delle comunicazioni sino al momento in cui il Giudice verrà informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute.
Durante il periodo di sospensione l’Autorità Giudiziaria potrà comunque assumere prove nei casi previsti dall’art. 392 c.p.p. attraverso l’incidente probatorio.
Tra gli strumenti definitori contemplati dalla Legge di Bilancio 2023 per saldare i debiti con il fisco in modo agevolato, rientra la c.d. rottamazione quater, rivolta ai contribuenti che hanno debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative e, dunque, anche per i debiti che hanno avuto accesso alla rottamazione ter.
Fino al 30 aprile 2023 è possibile infatti chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali per i debiti cumulati dai cittadini, senza applicazione di sanzioni o interessi.
I contribuenti che aderiscono alla rottamazione delle cartelle esattoriali dovranno versare solo l’importo del debito residuo, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e all’aggio. Le multe stradali potranno invece essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
La definizione agevolata potrà essere corrisposta in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Con tale sistema di pace fiscale, il Legislatore ha perseguito l’interesse erariale, soddisfacendo le pretese di adempimento del debito tributario non corrisposto, attribuendo al contempo al contribuente indubbi vantaggi di natura economica in termini di corresponsione di sanzioni e interessi, con conseguenti riflessi penali benevoli.