Vocati Studio Legale ha assistito una società a seguito di una verifica fiscale effettuata dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, che aveva beneficiato di erogazioni in denaro per attività di sponsorizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inesistenti le operazioni effettuate, quindi non deducibili i costi esposti in dichiarazione dalla società sponsor e non detraibile l’IVA correlata. La società sponsor assistita dallo Studio Legale ha proposto ricorso, poi accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la sentenza del 15.02.2023, che ha annullato l’atto impositivo.
Ad avviso dell’Ufficio, le fatture emesse dal beneficiario e/o gli importi erogati erano eccessivi rispetto al presunto valore della prestazione, adducendo anche una presunta retrodazione di denaro dal beneficiario alla società sponsor.
A fronte delle erogazioni in denaro effettuate dalla società ricorrente, in giudizio venivano prodotte le copie di assegni emessi e bonifici effettuati a favore dell’Associazione sportiva dilettantistica.
Tra i principali motivi di impugnazione, parte ricorrente sosteneva l’insindacabilità della scelta imprenditoriale, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito, nonchè l’inerenza qualitativa e quantitativa dei costi sostenuti ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 vigente ratione temporis.
La Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha accolto il ricorso ed ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendo fondati i motivi di impugnazione:
Nel caso in questione, la ricorrente ha documentato i pagamenti delle fatture effettuati in esecuzione del contratto di sponsorizzazione; tali pagamenti venivano rilevati nelle scritture contabili della società sponsor e le attività di sponsorizzazione compiute dall’Associazione Sportiva risultavano documentate da produzione fotografica depositata in giudizio.
Con la sentenza del 15 febbraio 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Catania ha richiamato alcune pronunce di legittimità, citate dalla società ricorrente negli scritti di difesa, che affermano alcuni principi di diritto fondamentali in materia di deducibilità dei costi di sponsorizzazione ovvero il costo sostenuto è insindacabile, laddove venga contestato sul mero assunto di una mancata diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che tale soluzione sarebbe contraria al principio, delineatosi nel tempo, di inerenza qualitativa della spesa sostenuta e non quantitativa.
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Nell’ambito delle sponsorizzazioni, affermano i Giudici tributari secondo un orientamento prevalente della Corte di Cassazione, è particolarmente difficile, se non impossibile, individuare l’ammontare “congruo” di una sponsorizzazione, purchè documentata, atteso che le spese di sponsorizzazione sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, assumendosi il rischio di non avere la garanzia di conseguire tale obiettivo.
Catania/Milano, 19 aprile 2023 Vocati Sta s.r.l.