Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, è entrato in vigore il nuovo decreto legge n. 7/2021 che ha prorogato al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione dell’attività di accertamento e riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021.
Di seguito una breve sintesi delle principali misure già introdotte durante l’emergenza sanitaria e aggiornate con i nuovi termini modificati dal D.L. n. 7/2021.
Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione [1].
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza dell’attuale periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe.
Viene ulteriormente prorogato il termine di decadenza per la notifica di cartelle di pagamento, previsto dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, e viene altresì sospesa fino al 28 febbraio 2021 l’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione (ad esempio nuovi pignoramenti) nonché degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi in corsoal 19 maggio 2020(data di entrata in vigore del decreto Rilancio) fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento delle somme pignorate che non potranno essere sottoposte a vincolo di indisponibilità; inoltre il soggetto terzo pignorato dovrà renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Un beneficio per le imprese con debiti iscritti a ruolo è rappresentato dalla proroga della sospensione dall’8 marzo 2020 fino al 28 febbraio 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro[2].
Le verifiche già effettuate, anche prima del predetto periodo di sospensione, sono inefficaci se l’Agente della riscossione non ha notificatol’ordine di versamento, con pignoramento delle somme ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per gli importi oggetto di tali verifiche preliminari, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono procedere al pagamento in favore del beneficiario anche in presenza di precedenti obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
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Viene al momento confermato al 1° marzo 2021
il termine di pagamento delle rate 2020 oggetto di definizione
agevolata introdotto dal “decreto ristori” (D.L. n. 137/2020), salvo ulteriori proroghe.
Sono attesi a breve nuovi interventi, ben più strutturali e urgenti, a
sostegno di imprese e contribuenti, al fine di contrastare la crisi economica e
sanitaria in corso.
NOTE:
[1] Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della prima “zona rossa” (undici comuni tra Lombardia e Veneto) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
[2] Anche in questo caso, la sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti che avevano residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della prima “zona rossa” (undici comuni tra Lombardia e Veneto).