La tassazione di gruppo su base consolidata, disciplinata dall’art. 117 e ss. del Tuir, è consentita previa opzione irrevocabile di durata triennale, esercitata congiuntamente dalla società o ente controllante, e da ciascuna società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata da essi controllata.
L’opzione si rinnova automaticamente, salvo revoca, e non deve necessariamente riguardare tutte le controllate. Tra i requisiti preliminari per l’accesso al consolidato fiscale nazionale, la società di capitale o l’ente commerciale Ires “controllante” deve possedere una partecipazione superiore al 50% dei voti esercitabili in assemblea con una partecipazione agli utili superiore al 50%.
1. I principali vantaggi del consolidato fiscale nazionale.
Tra i possibili vantaggi fiscali delle società che optano per il consolidato si segnala:
2. Normativa anti-abuso e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Per meglio valutare i vantaggi dell’accesso al consolidato, primo fra tutti quello di contenere il carico fiscale delle società appartenenti al gruppo, l’analisi preventiva della riorganizzazione societaria deve essere effettuata in conformità alla normativa anti abuso di cui all’articolo 10 bis della L. 212/2000 e dei principali indirizzi di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Per qualificare l’operazione “abusiva del diritto”, l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe provare il congiunto verificarsi di tre presupposti:
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
b) l’assenza di sostanza economica dell’operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Il mancato riscontro di uno dei tre citati presupposti determina un giudizio di assenza di abusività fiscale e, quindi, la piena legittimità dell’operazione.
Tuttavia, non sono abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale – funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.
***
Alla luce di quanto esposto appare determinante, dal punto di vista legale e fiscale, il rispetto delle sopra citate condizioni di conformità alla normativa anti abuso.
Nei casi di dubbia interpretazione, resta ferma la possibilità di proporre interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), per conoscere il parere dell’Amministrazione Finanziaria.