Il decreto legge del 21 ottobre 2021, entrato in vigore il 22.10.2021, ha modificato l’attuale PATENT BOX., cioè un particolare regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto dalla legge di stabilità 2015, per i redditi derivanti dall’utilizzo o dalla concessone di alcune tipologie di beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).
La precedente agevolazione consentiva la deduzione del 50 % dei redditi derivanti dall’utilizzo, anche congiunto, dei sopra indicati beni immateriali e riguardava anche i redditi derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali, nel caso in cui il 90% del ricavato venisse reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la vendita.
La nuova agevolazione, invece, comporta la maggiorazione del 90% dei costi sostenuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo riguardanti i beni immateriali. L’opzione ha durata per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. L’agevolazione, inoltre, rileva anche per la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.
L’agevolazione si applicherà alle opzioni esercitate a decorrere 22.10.2021. per i soggetti che hanno optato per il precedente sistema in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova disciplina, è prevista la possibilità di aderire al nuovo regime agevolativo inviando la relativa comunicazione, secondo le modalità che dovranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti che esercitano l’opzione della maggiorazione dei costi al 90% non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Da precisare che i soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura indicata all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (che disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) o istanza di rinnovo, e che hanno sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che hanno già aderito al vecchio Patent Box, sono esclusi dalla possibilità di aderire a tale possibilità.
Da segnalare che il nuovo Decreto Fiscale non prevede una specifica disciplina transitoria per i soggetti che, con riferimento all’anno 2020, intendevano utilizzare – ovvero rinnovare – per la prima volta l’abrogato patent box mediante autoliquidazione in dichiarazione e, tuttavia, non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi 2020, i cui termini sono ancora aperti
Questi soggetti hanno tempo fino al 30 novembre 2021 per presentare la dichiarazione 2020, ma in assenza di una norma transitoria si troveranno automaticamente a ricadere nella nuova disciplina del patent box, che si applica a decorrere dal 22 ottobre 2021.
Si auspica, pertanto, un intervento legislativo che disciplini il regime transitorio, su cui si daranno nuovi aggiornamenti.