Il pegno mobiliare non possessorio è una forma di garanzia introdotta in Italia dall’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, a beneficio degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, al fine di agevolarne l’accesso al credito.
L’art. 1, comma 4, del detto Decreto ha stabilito che il pegno ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato, da istituire – previa l’emanazione di un decreto attuativo – presso l’Agenzia delle Entrate e denominato “registro dei pegni non possessori”. In virtù di detta iscrizione ed a partire dal momento in cui essa è effettuata, la garanzia pignoratizia prende grado ed è opponibile ai terzi, nonché nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali.
Con l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2021, n. 114, è stato introdotto il Regolamento che ha stabilito le modalità di iscrizione, di rinnovo e di cancellazione dal registro dei pegni non possessori, nonché le forme di pubblicità degli eventuali eventi modificativi; ha altresì specificato le funzioni attribuite al conservatore ed infine ha stabilito le modalità di consultazione del Registro e dei diritti di visura e di certificato.
A compimento dell’iter normativo relativo all’istituzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente attivato l’apposito Registro dei pegni non possessori, tenuto dall’Agenzia delle Entrate – ufficio unico nazionale con sede presso l’Ufficio Provinciale – Territorio di Roma, che viene gestito con modalità esclusivamente informatiche.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una “Guida alla compilazione di un pegno mobiliare non possessorio”, secondo la quale le domande, unitamente al relativo atto, possono essere presentate da una delle parti interessate (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un suo rappresentante, incaricato con procura firmata digitalmente.
In particolare, è necessario accedere sul sito dell’AdE alla sezione “Servizi > Dichiarazioni” ed in seguito scegliere la voce “Iscrizione al registro dei pegni non possessori”.
Si dovrà procedere, poi, con la compilazione del file “Modello Iscrizione nel Registro dei Pegni non possessori” in formato xml, da sottoscrivere digitalmente dal richiedente ovvero dal Pubblico ufficiale.
È, inoltre, possibile compilare la domanda e il titolo (redazione congiunta) ovvero la sola domanda (redazione disgiunta). Nella prima ipotesi, nel file xml si dovranno inserire anche le informazioni necessarie per la costituzione del titolo. I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal richiedente ovvero dal Pubblico ufficiale. A questi documenti, nel caso di trasmissione da parte di un richiedente diverso dai soggetti comparenti in atto, si dovrà aggiungere la Procura in formato pdf/a con firma digitale.
Nell’ipotesi di redazione disgiunta il titolo costitutivo in pdf/a dovrà essere redatto indipendentemente dalla domanda e sottoscritto digitalmente dai contraenti ovvero dal Pubblico ufficiale.
All’interno della home page del sito dell’AdE nell’area autenticata dei pegni non possessori si potrà compilare una nuova domanda (di iscrizione, rinnovazione, modifica o cancellazione di pegni non possessori) oppure visualizzare le domande attualmente in lavorazione.
Una volta confermata una domanda è possibile riesaminarla.
Una volta inserita una domanda è possibile creare delle associazioni tra soggetti e beni cliccando sul relativo link presente nella colonna “Associazioni”; inoltre è possibile aggiungere una tassazione cliccando sul relativo link presente nella colonna “Tassazione”.
Per effettuare la trasmissione della domanda di pegno non possessorio è necessario effettuare l’upload dei file di “Domanda del Pegno”, “Titolo” e “Procura”, quest’ultima solo se prevista. Una volta che tutti i file sono stati caricati si preme il pulsante “Verifica” che effettua dei controlli e se i controlli sono superati con successo si preme il pulsante Invia. Il sistema genera una ricevuta. Quando il pegno sarà accettato, sarà è disponibile il download del Certificato di eseguita formalità. Infine, se il pegno è stato rifiutato sarà possibile visualizzare i motivi dello scarto. Sarà inoltre possibile effettuare il download della “Domanda Rifiutata”.
L’avvenuta attivazione del Registro potrà rendere definitivamente operativo l’istituto del pegno non possessorio, anche e soprattutto ai fini della opponibilità del pegno nei confronti dei terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali, prevista nell’art. 1, co. 4, d.l. n. 59/2016.