L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, che ha previsto misure di contrasto ai comportamenti fraudolenti sulle modalità di fruizione di determinati crediti di imposta e detrazioni, potenziando l’attività di accertamento e di recupero.
Con la circolare n° 16/E del 29 novembre, viene illustrato l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione sulla congruità delle spese, previsto originariamente soltanto sul superbonus 110% ed ora esteso a tutti i bonus edilizi.
1. Visto di conformità e asseverazione nel Superbonus 110%.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti di accesso al Superbonus 110%, precedentemente previsto alla sola ipotesi dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è stato esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione in dichiarazione dei redditi. L’obbligo non sussiste quando il contribuente presenta la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.
Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, l’obbligo di apposizione del visto di conformità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti decorrenti dal 12 novembre 2021.
Non è richiesto il visto di conformità per le spese indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021) anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al medesimo periodo d’imposta.
Per società, imprese individuali ed enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, l’obbligo di apposizione del visto di conformità trova applicazione con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa.
L’asseverazione della congruità delle spese, redatta da un tecnico abilitato, dovrà fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020, recante “requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”.
Tuttavia, il Decreto Antifrode introduce il riferimento, per talune categorie di beni, ai valori massimi stabiliti da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’emanazione di tale provvedimento, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, dovrà farsi riferimento al D.M. 6 agosto 2020[1].
Per interventi diversi dall’efficientamento energetico, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato art. 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020, ovvero ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini ufficiali delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Resta invariata la disciplina concernente le rate residue di detrazioni non fruite: il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione la prima rata di spese ed intende cedere le rate residue non fruite, ai fini della comunicazione della cessione, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione della prima rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti del Superbonus.
2. Bonus diversi dal 110%: visto di conformità e asseverazione.
Per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo dell’asseverazione della congruità delle spese e del visto di conformità vengono introdotti solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’asseverazione può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori. Tuttavia, viene chiarito che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, pertanto l’asseverazione della congruità della spesa dovrà riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica a partire dal 12 novembre 2021.
Detto obbligo non si applica ai contribuenti che, prima del 12 novembre, abbiano pagato la fattura di un fornitore ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per le rate residue di detrazione non fruite, in relazione a spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione si sia perfezionato dal 12 novembre 2021, è necessaria l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi ammessi ai Bonus diversi dal Superbonus.
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L’Agenzia delle Entrate raccomanda la massima prudenza ai contribuenti e agli operatori economici ricordando che, entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per
le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di sospensione, gli effetti delle predette comunicazioni.
Restano fermi gli ordinari poteri di controllo e di accertamento
dell’Amministrazione Finanziaria anche in caso di esito positivo delle
verifiche preventive, introdotte per intercettare le condotte illecite più
rilevanti, con riserva di effettuare eventuali controlli sostanziali in un
momento successivo.