Con il decreto legge del 5 agosto 2021, il Governo ha ulteriormente prorogato l’entrata in vigore della maggior parte dei contenuti del Codice della crisi e dell’insolvenza introdotto dal Dlgs. n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore era già stata prorogata al 1 settembre 2021, ed ha provveduto a fornire alle imprese una nuova procedura per superare la crisi.
Il decreto legge prevede:
Quanto all’introduzione anticipata di alcuni istituti del Codice, ferma restando la già prevista applicazione di alcuni articoli (precisamente gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388) del Codice, ci si limita a segnalare le seguenti principali novità:
Quanto alla nuova procedura di composizione negoziata per la composizione della crisi, entrerà in vigore il 15 novembre 2021 e mira a sollecitare le imprese con squilibri patrimoniali o economico-finanziari ad affrontare la crisi facilitando la soluzione attraverso un meccanismo semplificato, stragiudiziale e riservato.
Potrà accedervi qualunque impresa commerciale ed agricola (a prescindere dalle dimensioni) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, incluse più imprese del medesimo gruppo.
Verrà condotta una negoziazione tra l’impresa, con i suoi consulenti, ed i creditori, agevolata da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio su istanza dell’impresa, depositata attraverso una piattaforma telematica.
La procedura dura 180 giorni salvo che tutte le parti ne chiedano la prosecuzione e l’esperto acconsenta, oppure l’impresa sia ricorsa al Tribunale nell’ambito di altri istituti di composizione della crisi.
In relazione agli effetti, l’apertura della procedura:
a) non determina alcuna moratoria;
b) non è causa di spossamento del debitore;
c) non è causa di revoca degli affidamenti;
d) esime da revocatoria di cui all’articolo 67, secondo comma, l. fall., gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere durante la procedura purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e l’obiettivo di risanamento (resta viceversa la revocatoria ex articolo 66 e 67 l. fall. degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti per i quali l’esperto ha pubblicato il proprio dissenso o il Tribunale non ha concesso l’autorizzazione);
e) esclude i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice relativamente ai pagamenti e alle operazioni compiute durante la procedura in coerenza con le trattative e l’obiettivo del risanamento;
f) comporta l’applicazione di un sistema premiale di natura fiscale (riduzione degli interessi e delle sanzioni, a certe condizioni rateazione in 72 rate delle imposte o ritenute non ancora iscritte a ruolo ed esenzione fiscale sulle sopravvenienze attive originate nel risanamento).
L’impresa (contestualmente all’attivazione della procedura o successivamente) può ricorrere al Tribunale per richiedere misure protettive e/o cautelari e autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione.
La procedura si può concludere con:
a) la stipula di un contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità aziendale per almeno 2 anni;
b) la stipula di una convenzione di moratoria “ad efficacia estesa”;
c) la stipula di un accordo (anche con l’esperto) ai sensi di un piano attestato di risanamento ex articolo 67, terzo comma, lettera d) L.F. o anche solo il ricorso ad un tale piano;
d) la presentazione di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182bis, 182septies e 182novies, l. fall.;
e) la presentazione di una domanda di concordato semplificato;
f) il ricorso ad un’altra procedura prevista dalla normativa concorsuale.
Qualora la procedura si concluda con esito negativo, l’impresa può ricorrere ad un concordato semplificato per cessione dei beni: non è previsto il voto dei creditori bensì un diritto di opposizione ed è attribuito al Tribunale il potere di omologare il concordato anche in presenza di opposizioni ove la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa fallimentare e comunque assicuri un’utilità a ciascun creditore.
La liquidazione dei beni avviene a favore del soggetto indicato nel piano ove il liquidatore giudiziale accerti che non vi sono soluzioni migliori sul mercato.