L’articolo 177 comma 2 del TUIR prevede un regime di vantaggio per il conferimento di partecipazioni a fronte del quale la società conferitaria acquisisce o integra il controllo, ai sensi dell’articolo 2359 primo comma n. 1) del c.c. della società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento.
Il beneficio consiste nella valutazione delle partecipazioni conferite sulla base della corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento anziché del valore normale.
Pertanto, nel caso di coincidenza tra l’aumento del valore del patrimonio netto (capitale e riserva) con la somma dei valori fiscali delle partecipazioni conferite l’operazione è neutra per il conferente, ovvero a “neutralità indotta” o “realizzo controllato”.
Il comma 2 bis dell’articolo 177 del TUIR prevede invece che il regime di realizzo controllato si applichi anche a partecipazioni che non consentono di acquisire il controllo ma che superino comunque la soglia delle partecipazioni “qualificate” (percentuale dei diritti di voto nell’assemblea superiore al 2 % o 20 % o 5 % e 25 % a seconda che si tratti di titoli quotati o meno sui mercati). Altra condizione è che la società sia unipersonale.
Tali soglie si adattano alle imprese condotte da famiglie per la creazione di più holding riferibili a ciascun ramo.
Per le holding la soglia di qualificazione deve essere verificata in capo a tutte le società partecipate.
L’Agenzia in vari indirizzi di prassi ha sostenuto che la natura di holding della società debba verificarsi con riferimento al valore corrente delle partecipazioni rapportate all’attivo di bilancio; i criteri contabili dell’articolo 162 bis del TUIR non rilevano, pertanto, ai fini della qualifica di holding ex articolo 177 comma 2 bis del TUIR. Ed ancora, le soglie minime di partecipazione devono essere verificate per tutte le società del gruppo.
Si tratta di interpretazioni penalizzanti di difficile applicazione pratica.
Lo schema di decreto fiscale approvato in Cdm in data 9 aprile 2024 prevede interventi che semplificano le condizioni di accesso al realizzo controllato:
a titolo esemplificativo gli interventi riguardano:
La bozza di decreto ammette la possibilità dei conferimenti a favore della medesima conferitaria effettuati anche da più soggetti qualificabili come familiari, ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del TUIR.
In conclusione si rappresenta come le modifiche introdotte, del tutto in linea con il tenore letterale delle norme, sono idonee a superare alcuni limiti interpretativi introdotti dalla prassi dell’Amministrazione