A titolo di aggiornamento del focus relativo a “LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (CD DECRETO LIQUIDITÀ)”, si riportano di seguito le principali modifiche introdotte in sede di conversione del suddetto decreto legge, attuata con la legge 5 giugno 2020, n. 40, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2020.
Le principali novità hanno riguardato:
1. AUMENTO DA 25.000 EURO A 30.000 EURO DELLA SOGLIA DEI PRESTITI CON GARANZIA STATALE AL 100%:
per microimprese e ditte individuali, non sarà prevista alcuna valutazione di merito, né di natura economico-finanziaria del credito con una garanzia che coprirà il 100% delle somme. Inoltre, il Fondo PMI approva automaticamente le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari. Il Fondo verifica soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti. Accedono alla misura anche le associazioni professionali e le società tra professionisti. Il rimborso del finanziamento avviene non prima di 24 mesi dall’erogazione (periodo di preammortamento). La durata massima del rimborso non è più di 72 mesi, ma di 120 mesi (10 anni). L’importo massimo del finanziamento è pari al 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale del 2019.
2. AUMENTO TERMINE DI RESTITUZIONE PER PRESTITI FINO A 800.000 EURO:
per i prestiti fino a 800.000 euro con garanzia pubblica fino all’80% e quella di Confidi per arrivare al 100%, potranno invece essere restituiti in 30 anni.
3. I FINANZIAMENTI DI RINEGOZIAZIONE:
i finanziamenti cd. di rinegoziazione che sostituiscono vecchi crediti con nuovi garantiti e che pure finora hanno riguardato una frazione decimale del totale, hanno subito una modifica, nel senso che la liquidità aggiuntiva, per quelli che “verranno deliberati d’ora in poi” dovrà ammontare almeno al 25% (nel testo originario del decreto era previsto il 10%).
4. FINANZIAMENTO COPERTO DA GARANZIA PER PAGAMENTI RATEALI O FINANZIAMENTI SCADUTI:
il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato in misura non superiore al 20% dell’importo erogato al pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per il quale il rimborso sia reso oggettivamente difficile in conseguenza dell’epidemia di COVID 19 o in caso di misure dirette alla prevenzione e di contenimento della stessa, a condizione che l’impossibilità oggettiva di rimborso venga attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
5. MISURE DI ACCANTONAMENTO A TITOLO DI COEFFICIENTE DI RISCHIO:
ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all’insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia.
6. ESTENSIONE GARANZIA FONDO PMI A SOGGETTI CON INADEMPIENZE PROBABILI O SCADUTE:
la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020.
7. ESTENSIONE GARANZIA FONDO PMI A FAVORE DI BENEFICIARI CON ESPOSIZIONI CHE PRIMA DEL 31 GENNAIO SONO CLASSIFICATE COME INADEMPIENZE PROBABILI:
la garanzia è altresì concessa, in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate e se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
8. ESTENSIONE GARANZIA FONDO PMI AD IMPRESE CHE DOPO IL 31 DICEMBRE SONO AMMESSE ALLA PROCEDURA DEL CONCORDATO:
la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale e che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti e hanno presentato un piano purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.
9. SOSPENSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI:
vengono sospese fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nonché agli altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria, per i beneficiari delle misure di sostegno finanziario previste dal decreto Cura Italia, a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.
10. CONCORDATO IN BIANCO E ALTERNATIVE FINO AL 31 DICEMBRE 2021:
fino al 31 dicembre 2021, l’impresa che ha depositato domanda di concordato “in bianco” potrà rinunciare alla procedura, e quindi non depositare un piano di concordato o un piano per l’accordo di ristrutturazione, dichiarando di aver predisposto e depositato nel Registro Imprese un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che verrà vagliato dal Tribunale.
11. I PROTESTI E LE CONSTATAZIONI EQUIVALENTI:
i protesti e le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino a 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; se già pubblicati provvedono alla cancellazione.
12. IMPROCEDIBILITA’ DEI RICORSI PER LE DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO: inizialmente è stato disposto che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. In sede di conversione è stato statuito che tale disposizione non si applica: a) al ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19; b) all’istanza di fallimento da chiunque formulata in caso di inammissibilità di procedure di risanamento; c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero, in specifiche ipotesi.
13. ESENZIONE RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO:
ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati devono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile recante la tutela delle condizioni di lavoro, mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.