In data 16 luglio 2020 è stato convertito in legge il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cd. Decreto Rilancio).
Tra le norme del decreto di maggiore rilievo vi sono la proroga di ammortizzatori sociali con altre 9 settimane di cassa integrazione, aiuti a fondo perduto per le aziende, lo stop al versamento del saldo dell’Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, il credito di imposta per le locazioni commerciali, il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese.
Il Decreto prevede altresì la detrazione nella misura del 110 % delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui si fornirà un accenno in questa sede, rinviando ad uno specifico focus vista l’importanza della misura.
MISURE PER LE IMPRESE E PER L’ECONOMIA
Il Decreto ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nello scorso periodo d’imposta. I soggetti esclusi da questa manovra sono i professionisti iscritti alle casse, quelli iscritti alla gestione separata, i Co.Co.Co e i lavoratori dello spettacolo e i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020. I requisiti richiesti ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto prevedono che il fatturato di aprile debba essere inferiore di 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’importo minimo dell’indennizzo è definito in 1.000 euro per persone fisiche e 2.000 euro per le Imprese.
L’indennizzo previsto è:
Inoltre, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Questo verrà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto
Come richiederlo: È possibile farne richiesta a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto (dal 25 giugno al 24 agosto per gli eredi).
Con la conversione del Decreto rilancio sono stati stanziati:
Il Decreto Rilancio lo ha previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.
LA MISURA: alle attività di cui sopra spetta un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Le strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruire del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Come viene commisurato: Il credito sarà commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
I canoni dovranno essere pagati integralmente, con credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Novità Conversione -Agevolazioni per locazioni e affitti
In sede di conversione, sono diverse le novità inserite sul bonus locazioni:
La misura più importante dell’articolo 31 è prevista al comma 7 laddove viene concessa la possibilità per il conduttore di poter cedere il proprio credito d’imposta pari al 60 % a fronte di un corrispondente sconto da parte del locatore di pari ammontare.
Tale misura molto interessante consente al conduttore di poter ottenere uno sconto nel pagamento del canone di locazione e dall’altra parte favorisce il locatore che potrà usufruirne.
Il conduttore può dunque, cedere al locatore il credito a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il Credito d’imposta è utilizzabile nella misura pari allo sconto sul canone.
Il credito d’imposta di cui al presente articolo, anche nell’ipotesi di cui al comma 7, può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per la cessione del credito è necessario il provvedimento attuativo del Direttore Agenzia Entrate (entro 20 gg).
Viene incentivato il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, in particolare i soggetti beneficiari sono le medie imprese con fatturato tra 5 e 50 milioni di euro con perdita di fatturato non inferiore al 33% a marzo e aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La misura prevede la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche del credito, per il 2020, pari al 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, aventi sede legale in Italia, che non operino nel settore bancario, finanziario o
assicurativo e che soddisfino i seguenti requisiti ovvero che presentino un ammontare di ricavi nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni.
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
È stato inoltre costituito il «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato alla sottoscrizione di emissioni obbligazionarie o titoli di debito entro il 31 dicembre 2020.
Viene inoltre prevista l’applicazione del credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore svolte all’estero introdotto dal Decreto Crescita e diventa un tax credit accessibile in caso di annullamento o mancata partecipazione anche da imprese diverse dalle PMI e da operatori del settore fieristico.
È stato istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Il periodo per la concessione deve essere non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività aziendali causa COVID-19.
La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).
La stessa può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione, purché il sostegno combinato non comporti una sovra-compensazione dei costi salariali relativi al personale interessato.
La combinazione può essere effettuata anche con i differimenti d’imposte e differimenti dei contributi previdenziali.
MISURE LAVORISTICHE
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è previsto trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane 4 utilizzabili da subito, prima di settembre. Sul fronte del rinnovo dei contratti a termine
in deroga alle norme, non si potrà andare oltre il 30 agosto 2020, ma i rapporti a tempo determinato sospesi durante l’emergenza coronavirus potranno essere prolungati per un tempo uguale a quello dello stop lavorativo.
Viene portato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi. Sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.
PROFILI GIURIDICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI CANTIERI EDILI ED AGLI APPALTI PUBBLICI
Con il Decreto Rilancio è stato istituito un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. La dotazione del Fondo ammonta a 12.000 milioni di euro per il 2020.
MISURE FISCALI
ll Decreto Rilancio dispone che non siano tenute le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021.
Restano escluse dalle disposizioni agevolative, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione e le amministrazioni ed enti pubblici.
La disposizione in esame intende sopprimere definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.
Viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I soggetti i cui ricavi e compensi, sono stati percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto. I versamenti delle ritenute possono essere effettuati in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La proroga del termine di ripresa della riscossione dei versamenti viene esteso ai seguenti soggetti, già individuati nei precedenti decreti:
L’intervento normativo uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno.
Mentre per l’IMU è stato prorogato fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.
I versamenti delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, formali, e rateazione somme dovute, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 settembre 2020.
I versamenti delle somme dovute, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
I versamenti possono essere effettuati anche in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma proposta consente di effettuare i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione (fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese). Viene prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine per notificare il ricorso introduttivo in commissione tributaria.
Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto Rilancio e il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
I pagamenti in scadenza nel periodo 8 marzo – 31 agosto 2020 di carichi affidati all’agente di riscossione (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie) dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Resta salva la possibilità, per i contribuenti in regola con i pagamenti 2019, di eseguire i pagamenti degli importi relativi alle rate previste per il 2020 e non effettuati alle relative scadenze, entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 (non è prevista la tolleranza di 5 giorni) senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.
Invece per i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è sempre possibile presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Sono inoltre notificati, inviati o messi a disposizione nel 2021 atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.
ECO BONUS E SISMA BONUS CON CREDITO D’IMPOSTA AL 110%
Per l’Eco-bonus, si applica uno sconto fiscale del 110% per la realizzazione di opere e impianti finalizzati al risparmio energetico e alla tutela ambientale. I contribuenti avranno la possibilità di apportare a costo zero modifiche e migliorie alle proprie abitazioni.
I lavori di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione sono:
Tutti gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.
Per il Sisma bonus la detrazione applicata è del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Con la conversione, il “superbonus” per l’adeguamento sismico degli edifici (sisma bonus) e il miglioramento energetico (eco bonus) è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (villette mono o bifamiliari) con esclusione solo degli edifici di lusso (castelli, ville e abitazioni di lusso). Si potrà usufruire del bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Sono stati inoltre introdotti dei tetti di spesa per gli interventi di seguito elencati: