L’art. 1, comma 98, della legge n. 208/2015, così come modificato dalla legge di stabilità 2022, attribuisce un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, entro il 31 dicembre 2022, nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, poi integrata da un nuovo documento pubblicato dalla Commissione Europea (Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027).
Il credito di imposta è riconosciuto a favore delle imprese per gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Rientrano nel beneficio del credito gli investimenti a favore delle aziende che decidono di investire per :
I beni acquisiti devono essere di uso durevole e idonei a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa con esclusione dei beni destinati alla vendita (“beni merce”), dei materiali di consumo, nonché i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98 dell’art. 1 Legge n. 208/2015, ovvero a titolo meramente esemplificativo: a) un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili e ad esso attribuibili; b) un’autonoma direzione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione, pur dotata di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Con la recentissima circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato altresì che la struttura produttiva, in linea di principio, si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune.
A consuntivo, per accedere al credito di imposta deve trattarsi di interventi di carattere straordinario che consentano all’impresa di migliorare i livelli di produttività.
Un ulteriore requisito oggettivo per l’accesso all’agevolazione presuppone che l’investimento abbia carattere di “novità”, ovvero il credito di imposta si applica per i beni, a qualunque titolo, non utilizzati precedentemente. Ciò implica che il bene non sia mai stato utilizzato né dal cedente né da un altro soggetto.
Con la risposta all’interpello n. 131/2022, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2016 e ribadisce che sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno già esistente, nonché alla diversificazione della produzione al fine di ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza e/o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di un’azienda.
L’Amministrazione Finanziaria ha ricordato inoltre che gli Orientamenti della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato precisano che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento.
Pertanto non possono accedere all’agevolazione gli investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di beni preesistenti in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
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In definitiva, quando gli investimenti effettuati dalla società non hanno carattere di novità, perché non sono destinati alla realizzazione di un nuovo stabilimento né all’ampliamento di uno esistente, oppure alla creazione di un prodotto nuovo o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo, l’Agenzia delle Entrate può rideterminare il credito, negando l’accesso all’agevolazione fiscale.