Il D.Lgs. n. 88/2025 che è entrato in vigore questo 8 luglio 2025, ha introdotto modifiche correttive e integrative al D.Lgs. 19/2023, attuativo della Dir. 2019/2121/UE sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Tra le novità di maggior rilievo si segnala l’estensione della normativa anche a società di persone ed enti non societari, e, ove compatibile, alle società nei cui confronti sono state aperte procedure di negoziazione della crisi o dell’insolvenza, fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni dettate in materia di crisi d’impresa. Inoltre, le disposizioni si applicano ora anche alle operazioni che coinvolgono enti non europei, ampliando significativamente il campo d’azione della disciplina.
Il decreto riformula l’art. 4 per distinguere tra operazioni in uscita e in entrata. Nel primo caso resta il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio; nel secondo, il controllo diventa sostanzialmente equivalente a quello previsto per le operazioni armonizzate. In ogni caso, resta ferma la verifica del rispetto dell’ordine pubblico internazionale, come da art. 25, co. 3, L. 218/1995.
È stato, inoltre, introdotto un nuovo art. 5-bis, che disciplina un micro-procedimento di integrazione documentale per evitare stalli dovuti a mancanze formali. Quando i dati essenziali (come composizione degli organi o assetto partecipativo) non risultano dalla delibera, è ammesso l’uso di dichiarazioni integrative o deleghe da parte dell’organo competente, anche dopo il rilascio del certificato preliminare.
È stato previsto, poi, che in caso di carenze documentali, il notaio dovrà segnalarle tempestivamente, concedendo un termine congruo per il completamento. Le parti potranno presentare osservazioni scritte e, in caso di rigetto, riceveranno motivazioni circostanziate, ferma restando la facoltà di ricorso all’autorità giudiziaria.
È stato rivisto anche l’art. 30 in materia di certificato preliminare in presenza di debiti o benefici pubblici. Viene ora richiesto un allegato specifico che individui in modo puntuale i debiti soggetti a verifica. Al notaio sono attribuiti poteri officiosi di richiesta documentale e, in caso di dubbi, anche la possibilità di nominare un professionista indipendente per verifiche tecniche.
Il legislatore ha introdotto una nuova definizione di trasformazione transfrontaliera precisando espressamente che, a seguito della trasformazione, la società conserva i propri diritti e obblighi, proseguendo in tutti i rapporti giuridici, inclusi quelli processuali, già in essere.
E’ inoltre previsto che il notaio che abbia verbalizzato la decisione di trasformazione della società sottoposta a tale operazione, debba depositare tale decisione, per l’iscrizione nel registro delle imprese, nei trenta giorni successivi e non contestualmente al deposito del certificato preliminare e dell’attestazione rilasciata dall’autorità competente dello stato di destinazione come era previsto nella formulazione previgente della norma.
Il decreto è intervenuto anche sul codice civile, riscrivendo l’art. 2506.1 c.c. in tema di scissione mediante scorporo. Viene eliminato il riferimento alla “continuazione dell’attività”, consentendo così anche l’assegnazione totale del patrimonio a favore delle beneficiarie, con la conseguenza che la società scissa potrà sopravvivere come holding.
Ulteriore novità riguarda la possibilità di effettuare lo scorporo anche a favore di società già esistenti, e non più solo verso società di nuova costituzione. Tuttavia, le semplificazioni procedurali (assenza di relazione dell’organo amministrativo, situazione patrimoniale e relazione degli esperti) rimangono limitate ai casi di scorporo in favore di nuove beneficiarie.
Per gli scorpori a favore di società preesistenti, si torna al regime ordinario: informativa completa, obblighi di pubblicità e, nel caso delle S.r.l., anche il diritto di recesso per i soci della beneficiaria dissenzienti. Non è invece previsto il recesso per i soci della scissa che non abbiano approvato il progetto.
Infine, con il nuovo comma dell’art. 2510-bis c.c., il trasferimento della sede all’estero è espressamente ricondotto alla disciplina delle trasformazioni transfrontaliere, chiarendo che si tratta a tutti gli effetti di un’operazione straordinaria, anche quando la sede della società risultante non ricade all’estero formalmente.
Il correttivo introduce infine un rafforzamento degli obblighi informativi verso i lavoratori e le rappresentanze sindacali, riformulando l’articolo 40 del D.lgs. n. 19/2023. Tali obblighi di informazione e consultazione trovano applicazione nelle società con almeno cinquanta dipendenti nonché nelle imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, ovvero quando l’operazione comporta un trasferimento dell’azienda o di un suo ramo e nella società sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori,