Il 18 novembre scorso, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.270/2022, è entrato in vigore l’attesissimo Decreto Legge n.176/2022, denominato “Aiuti-quater”, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. Il nuovo decreto, che segue i precedenti D.L. AIUTI, stanzia circa 9 miliardi di euro per finanziare principalmente gli interventi correttivi dei mezzi di contrasto alla crisi energetica e al caro bollette, nonché interventi in materia di sicurezza negli approvvigionamenti di gas e in materia di superbonus e mezzi di pagamento, operando in tre diverse direzioni: i) agevolazioni fiscali; ii) liquidità; iii) rilancio della produzione di gas nazionale.
In sintesi, le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Aiuti-quater:
In particolare, tali agevolazioni fiscali, introdotte per contenere l’aumento dei prezzi, sono riconosciute alle medesime condizioni previste dal D.L. n. 144/2022, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Con riferimento agli interventi in tema di “Superbonus”, sono stati introdotti ulteriori correttivi che possono così sintetizzarsi:
L’aliquota del 110% resta immutata se:
1) alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la CILA (Comunicazione Asseverata Inizio Lavori) e, con riferimenti agli edifici condominiali, in aggiunta risulti adottata, in data antecedente al 25 novembre 2022, la delibera relativa delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori;
2) alla data del 15 novembre 2022, per i lavori che comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I al Testo Unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) dei seguenti prodotti saranno applicate nelle seguenti misure:
Nessuna aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995.
Con specifico riguardo degli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, nonché gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 25, si prevede che entro il 13 gennaio 2023, dovranno trasmettere all’ADM, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.
Al fine di incrementare gli stipendi dei lavoratori, il Decreto “Aiuti-quater” prevede, tra l’altro, per il 2022, l’innalzamento da 600 euro a 3.000 euro del tetto dell’esenzione fiscale dei “fringe benefit” aziendali. Dunque, confermando anche l’inclusione delle somme erogate e imborsate per il pagamento delle bollette, viene innalzato il limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co.3, prima parte del terzo periodo del TUIR. Tale limite di non concorrenza alla formazione del reddito di cui sopra, si applicherà anche ai beni, quali auto aziendali, prestiti personali, immobili concessi ai dipendenti) di cui all’art. 53, co.3 del TUIR.
Possibilità di richiedere ai propri fornitori di energia elettrica e gas naturale la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Introduzione per il 2023 di un credito d’imposta, a favore degli esercenti, per la trasmissione della fattura elettronica all’Agenzia delle Entrate, pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.
Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
I contributi introdotti con il Decreto Aiuti Ter, destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci, saranno erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise).
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