L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
La legge n. 52 del 10 maggio 2023, entrata in vigore lo scorso 16.05.2023, introduce un ambiente normativo (cosiddetta “sandbox”) favorevole per la sperimentazione di infrastrutture di mercato basate sulla DLT (distributed ledger technology). In sostanza, il decreto c.d. Fintech prevede un regime organico che consente l’emissione e la circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale attraverso scritturazioni in un registro tenuto tramite tecnologia a registro distribuito (DLT), tra cui la più nota e diffusa è la blockchain.
Si tratta di un’assoluta novità e di un punto di svolta per l’Italia che introduce nell’ordinamento un corpo organico di norme per il lancio e lo sviluppo sia dei security token sia delle molteplici applicazioni e semplificazioni che tali innovazioni tecnologiche potranno favorire per il mercato delle PMI e non solo.
L’OBIETTIVO DEL DECRETO
L’obiettivo della riforma è quello di consentire ai player di mercato di operare in un ambiente controllato a registro distribuito, assicurando un alto livello di affidabilità delle trasmissioni finanziarie a tutela dei risparmiatori.
LE PRINCIPALI NOVITA’
IL RESPONSABILE DEL REGISTRO
Il responsabile del registro e il gestore del servizio DLT dovranno garantire «la correttezza, la completezza e l’aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull’emissione» e «l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli». I responsabili hanno altresì il compito di garantire la conformità dei loro registri alle caratteristiche previste dal decreto fintech e sono tenuti ad adottare meccanismi e dispositivi di sicurezza adeguati, informando il pubblico sulle modalità operative del registro e sui dispositivi a tutela della sua operatività.
I responsabili del registro sono tenuti a rispondere dei danni causati dalla gestione del registro, sia nei confronti dell’emittente che del soggetto beneficiario delle scritturazioni.
CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE ISCRITTI NELL’ELENCO DEI RESPONSABILI DEI REGISTRI PER LA CIRCOLAZIONE DIGITALE?
I depositari centrali italiani che intendano svolgere l’attività di responsabile del registro in via accessoria saranno iscritti di diritto nel registro, previa autorizzazione ai sensi degli artt. 16 e 19 Reg. UE 909/2014.
L’iscrizione costituisce condizione necessaria per l’avvio dell’attività di responsabile del registro, che deve tempestivamente essere notificato alla Consob e nei casi di soggetti vigilati o imprese di assicurazione, anche a Banca d’Italia o all’IVASS.
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Attesa la mancanza in Italia di una disciplina che rendesse possibile la tokenizzazione di strumenti finanziari, con il sopra citato decreto, che da attuazione al regolamento UE 2022/85, si scongiura l’eventuale svantaggio competitivo in cui potevano ritrovarsi gli operatori italiani rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri.
Il decreto FinTech rappresenta, dunque, un passo importante per l’evoluzione del settore finanziario in Italia, poiché favorisce l’innovazione e la digitalizzazione dei mercati finanziari, agevolando l’accesso al credito per le imprese e gli investitori. Ma trattasi solo di un primo passo nella regolamentazione del settore.