Con il nuovo D.L. 157/2020 – Decreto Ristori quater – sono state introdotte importanti misure di sostegno a lavoratori e imprese, tra le quali: sospensione dei versamenti di tasse e contributi, proroga dei termini di versamento della rottamazione ter, modifiche alla rateizzazione delle cartelle esattoriali disciplinata dall’art. 19 D.P.R. 602/1973.
Ecco una breve sintesi delle principali misure in materia fiscale e contributiva
1.Proroghe e sospensione dei versamenti
a. Secondo acconto o unica rata delle imposte sui redditi e dell’IRAP (Art. 1 D.L. 157/2020).
Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP viene rinviato:
1) al 10 dicembre 2020 per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
2) al 30 aprile 2021,in un’unica soluzionesenza interessi e sanzioni, per:
– attività d’impresa, arte o professione (no ISA) con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020;
– attività d’impresa, arte o professione (no ISA), senza percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa e arancione;
– attività di ristorazione nelle zone arancioni e rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
b. Ritenute alla fonte, IVA e versamenti contributivi (Art. 2 D.L. 157/2020).
L’art. 2 prevede la sospensione dei versamenti di Ritenute alla fonte e relative addizionali IRPEF, IVA, contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 con rinvio del termine al 16 marzo 2021 in un’unica soluzione, o fino a un massimo di quattro rate mensili, per- imprese e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (ovvero il 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e con diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
I requisiti relativi alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi non si applicano per:
– attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
– attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020);
– soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020).
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019.
c. Rottamazione ter (Art. 4 D.L. 157/2020).
Viene rinviato al 1° marzo 2021 il pagamento delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”, già prorogato al 10 dicembre 2020, senza decadenza dalla definizione agevolata.
2.Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione dei ruoli.
L’art. 7 del D.L. 157/2020 rinnova l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 relativo alla dilazione delle cartelle di pagamento .
Il nuovo comma 1-quater del predetto articolo 19 prevede che dalla data di presentazione della richiesta e fino all’eventuale rigetto della stessa, ovvero dell’eventuale decadenza dal beneficio:
– sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
– non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di rateazione;
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Viene altresì introdotto il diniego di rateazione per le somme oggetto di verifica effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (pagamenti delle P.A.), in presenza di carichi pendenti in data anteriore al provvedimento di accoglimento della dilazione.
Ulteriori novità in tema di rateazione dei ruoli riguardano:
– l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
– la soglia di debito, entro la quale non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare le rate, viene aumentata da 60.000 a 100.000 euro, per le richieste avanzate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021.
Sempre con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate non pagate che determinano la decadenza della rateizzazione.
È inoltre prevista la rimessione in termini per i contribuenti decaduti prima dell’8 marzo 2020, i quali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
Viene infine disposto che possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate – rottamazione e saldo e stralcio – disciplinate dal D.L. 193/2016 (Rottamazione) e dal D.L. 148/2017 (Rottamazione bis).
3.Cancellazione seconda rata IMU.
L’art. 8 del D.L. 157/2020, rubricato “individuazione dei soggetti esenti dal versamento Imu”, rimanda alla disciplina contenuta nei precedenti decreti “Agosto” (articolo 78 D.L. 104/2020), “Ristori” (articolo 9 D.L. 137/2020) e “Ristori-bis” (articolo 5 D.L. 149/2020) operando una semplice sostituzione della parola “proprietari” con “soggetti passivi dell’imposta municipale propria” e precisando che la cancellazione della seconda rata IMU 2020 si applica “ai soggetti passivi (…) che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni”.
La modifica, pertanto, consente di riconoscere l’esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in leasing, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi.
Conclusioni
In attesa di comprendere come sarà la riforma fiscale, annunciata dall’Esecutivo per rendere più equo un corpus normativo le cui fonti risalgono agli anni settanta dello scorso secolo, il DL Ristori quater si aggiunge ai precedenti interventi normativi per aiutare imprese e lavoratori a superare l’attuale momento storico.