Il Decreto Semplificazioni 2021 (DL n. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31.05.2021), rubricato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” contiene importanti novità in materia di Superbonus. Si tratta del quarto correttivo alla disciplina in esame, volto ad ampliare la platea dei destinatari e a snellire o eliminare gli ostacoli burocratici che sinora hanno ostacolato o rallentato l’accesso all’agevolazione in questione.
Di seguito si illustrano sinteticamente le novità principali.
1. Superbonus e abbattimento delle barriere architettoniche
Gli interventi aventi ad oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone che abbiano superato i 65 anni di età, potranno adesso usufruire dell’agevolazione Superbonus se trainati da almeno uno degli interventi principali previsti dal comma 1 dell’art. 119, purché non già richiesti dal comma 2 (art. 33, comma 1, DL n. 77/2021).
2. Superbonus e case di cura, caserme e ospedali
Possono adesso usufruire del Superbonus le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, a condizione che:
– svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
– siano in possesso delle seguenti tipologie di immobili:
In particolare, dopo il comma 10 dell’art. 119 del DL n. 34/2020 è inserito il comma 10 bis il quale prevede che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita’ immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei” requisiti sopra menzionati.
3. Superbonus e CILA
Infine, il comma 13 ter dell’art. 119 è stato completamente sostituito al fine di semplificare l’accesso all’agevolazione in esame.
In particolare, gli interventi di cui all’art. 119, ad eccezione di quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e, pertanto, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA dovranno essere attestati gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dovrà essere attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1 ° settembre 1967.
La CILA non dovrà più contenere l’attestazione relativa allo stato legittimo di cui all’art. 9 bis, comma I bis, del DPR n. 380/2001.
La decadenza dal beneficio fiscale di cui all’art. 49 del DPR n. 380/2001, infine, è prevista nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
L’obiettivo della disposizione in esame è quello di velocizzare l’accesso al Superbonus, eliminando il problema dell’accesso agli atti per verificare la conformità urbanistica-edilizia per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria, atteso che nella CILA non dovrà più essere attestato lo stato legittimo dell’immobile.