Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) introduce ulteriori misure di sostegno all’economia che si aggiungono alle modifiche apportate dalla legge di conversione al D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), già pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021.
Si riporta, di seguito, una breve sintesi delle principali misure introdotte.
Modifiche al Decreto Sostegni introdotte in sede di conversione
Il nuovo articolo “01” inserito nel testo del Decreto Sostegni, in sede di conversione, dispone il differimento dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 del termine per regolarizzare, senza sanzioni e interessi, l’Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) secondo quanto previsto dal D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, nei casi in cui fossero state erroneamente applicate le condizioni e i limiti dettati dalla normativa dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Con l’aggiunta del comma 17-bis all’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, viene introdotta una novità rilevante per imprese e lavoratori autonomi titolari di crediti commerciali e professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione.
È prevista, infatti, la possibilità di compensare i crediti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, in relazione ai carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31 ottobre 2020..
Le imprese titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA potranno optare per la compensazione fino al 31 dicembre 2021.
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU in relazione agli immobili posseduti dai soggetti passivi, titolari di attività di impresa, arti e professionisti, aventi i requisiti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 dello stesso Decreto Sostegni (calo del 30% del fatturato 2020).
La misura introdotta per contenere gli effetti derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è rivolta a una platea limitata di potenziali beneficiari, atteso che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitino le attività e siano congiuntamente gestori delle stesse.
I canoni di locazione di immobili non percepiti dal 1° gennaio 2020, anche in relazione a contratti stipulati precedentemente a tale data, non sono tassati in capo al locatore, ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. 917/1986, purchè la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.
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Decreto Sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73)
Tra le novità tributarie di immediata attuazione, il Decreto Sostegni Bis ha disposto l’estensione del credito di imposta per i canoni di locazione e la proroga del periodo di sospensione dell’attività di riscossione.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 15 milioni di euro nell’anno di imposta 2019, il credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare versato spetta in relazione ai mesi da gennaio 2021 a maggio 2021; per i locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il suddetto credito spetta anche in assenza dei predetti requisiti per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Viene prorogata la sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, relativi a entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del nuovo periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 luglio 2021.
Per lo stesso periodo sono sospese le verifiche di inadempimento, per debiti iscritti a ruolo, che gli enti pubblici effettuano, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti superiori a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate, anche prima del predetto periodo di sospensione, sono inefficaci, se l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento con pignoramento delle somme ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI (Titolo IV DL SOSTEGNI BIS)
Il D.l. introduce importanti novità in tema di Cassa integrazione, proroga del divieto di licenziamento e contratto di espansione. Viene inoltre disciplinato il “contratto di rioccupazione”, destinato a favorire il reinserimento lavorativo.
-NASPI (art. 38 DL Sostegni bis)
In tema di indennità di disoccupazione NASPI, il “Sostegni-bis” prevede la sospensione, sino al 31 dicembre 2021, della riduzione del 3% mensile dell’importo del sussidio, a partire dal quarto mese di fruizione.
-Ammortizzatori sociali
Il D.l. introduce, in alternativa agli ammortizzatori sociali ordinari, la possibilità di accedere a 26 settimane di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il 31 dicembre 2021.
La misura è riservata ai datori di lavoro privati di cui all’articolo 8 comma 1 del “Sostegni”. Ci si riferisce a coloro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 ed accedono pertanto alla CIG ordinaria.
Il Decreto “Sostegni-bis” riconosce una proroga di sei mesi per i trattamenti di CIGS a beneficio delle aziende con particolare rilevanza strategica a livello nazionale, qualora abbiano avviato il processo di cessazione dell’attività aziendale.
Il prolungamento della CIGS dev’essere oggetto di un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, insieme al Ministero dello sviluppo economico e la Regione interessata.
-Blocco dei licenziamento
Il blocco dei licenziamenti (fissato al 30 giugno 2021), sarà prorogato di due mesi solo per le imprese che, entro giugno 2021 (dalla data di entrata in vigore del decreto), ricorreranno alla Cassa integrazione Covid.
C’è anche un’altra novità introdotta nel Decreto Sostegni bis. Dal primo luglio la Cassa Covid è comunque archiviata ma per i mesi di luglio e agosto le aziende che utilizzano la Cassa integrazione ordinaria saranno esenti dai contributi addizionali e, allo stesso tempo, non potranno licenziare.
Per il blocco licenziamenti di luglio e agosto si confermano le deroghe già presenti. Sarà, comunque, possibile licenziare in caso di:
-cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
-per fallimento dell’azienda;
-per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario.
-Contratto di espansione (art. 39 DL Sostegni bis)
Il Decreto “Sostegni-bis” riduce a 100 dipendenti la soglia minima per accedere al “Contratto di espansione”.
Lo strumento si concretizza in un accordo da stringere in sede ministeriale con le rappresentanze sindacali, in cui prevedere:
Il pensionamento anticipato per i lavoratori cui manchino non più di sessanta mesi alla pensione;
L’assunzione di dipendenti qualificati;
L’introduzione di piani di formazione e riqualificazione per il personale non interessato dagli esuberi;
L’accesso alla Cassa integrazione straordinaria per i dipendenti in esubero.
L’asticella del Contratto di espansione era già stata in precedenza abbassata a 250 dipendenti, limitatamente all’anno corrente, ad opera della Legge di bilancio 2021, rispetto a quella originariamente prevista pari a 1.000 dipendenti.
-Contratto di rioccupazione (art. 41 DL Sostegni bis)
Il “Sostegni-bis” introduce, con scadenza 31 ottobre 2021, la possibilità di stipulare un “contratto di rioccupazione” a tempo indeterminato, finalizzato a incentivare il reinserimento lavorativo dei disoccupati nella fase di ripresa delle attività post emergenza COVID.
Il contratto di rioccupazione, da stipularsi in forma scritta ai fini della prova, è tenuto a definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi. Nel corso di tale periodo trovano applicazione le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo.
Il progetto ha come scopo quello di adeguare le competenze dell’interessato al nuovo contesto lavorativo. Una volta conclusosi il periodo di inserimento entrambe le parti possono recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso.
Se azienda o lavoratore non interrompono il rapporto, questo prosegue come un ordinario contratto a tempo indeterminato.
Sgravio per contratti di rioccupazione
Le aziende che stipulano contratti di rioccupazione, esclusi i datori di lavoro domestico e le realtà del settore agricolo, hanno diritto, per un periodo di sei mesi, all’esonero totale dal versamento dei contributi INPS a carico delle stesse, eccezion fatta per i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio è riconosciuto nel limite massimo di 6 mila euro annui.
La misura in parola è negata a coloro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano fatto ricorso a:
-Licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
-Licenziamenti collettivi;
nella stessa unità produttiva interessata dal rapporto di lavoro agevolato.
Il datore di lavoro che:
1)Licenzia il lavoratore assunto con contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento;
2)Licenzia per giustificato motivo oggettivo (individuale o collettivo) un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva ed inquadrato con il medesimo livello e categoria legale di inquadramento, del dipendente oggetto di sgravio, nei sei mesi decorrenti dall’assunzione di quest’ultimo;
incorre nella perdita e revoca del beneficio contributivo.
A fronte delle dimissioni dell’interessato, il datore ha diritto allo sgravio per il periodo di effettiva durata del rapporto.