Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il nuovo decreto legge n. 41/2021 che ha introdotto alcune misure di sostegno all’economia e ha prorogato l’efficacia di altre disposizioni già in vigore nel corso dell’ultimo anno di emergenza sanitaria ed economica.
Si richiama, di seguito, una breve sintesi delle principali misure previste dal Decreto Sostegni.
È prorogata la sospensione dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, relativi a entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza dell’attuale periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
Per lo stesso periodo sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate, anche prima del predetto periodo di sospensione, sono inefficaci, se l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento con pignoramento delle somme ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
In relazione alla rottamazione ter e alla definizione per estinzione dei carichi di ruolo (saldo e stralcio per i soggetti in grave e comprovata difficoltà economica) le rate da corrispondere nell’anno 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2021. Le rate delle stesse definizioni agevolate da corrispondere nei mesi di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 potranno essere versate fino al 30 novembre 2021.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché inseriti nelle ultime definizioni agevolate, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito una riduzione del volume d’affari superiore al 30% o del corrispondente ammontare di ricavi/compensi, laddove non sia prevista la presentazione della dichiarazione Iva, è introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 (cosiddetti avvisi bonari o comunicazioni di irregolarità).
Tale misura di sostegno riguarda gli avvisi bonari elaborati, e non ancora inviati, in relazione ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare i necessari provvedimenti attuativi delle disposizioni previste dai commi da 1 a 10 dell’art. 5 del Decreto Sostegni.
Viene riconosciuto un contributo una tantum ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
Il contributo viene erogato, su istanza del contribuente (con modalità in corso di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate), a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Ai beneficiari viene erogata una percentuale della differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello del 2019, e in particolare:
– 60% ai soggetti con ricavi e compensi 2019 fino a centomila euro;
– 50% ai soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
– 40% ai soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
– 30% ai soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% ai soggetti con ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
L’importo massimo riconosciuto è pari a 150.000 euro e comunque non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
In alternativa, la somma spettante a fondo perduto, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuta in forma di credito d’imposta.
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Il Decreto Sostegni prevede la proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021. È, invece, prevista una proroga per un periodo maggiore, ossia fine al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa in deroga, ovvero piccole imprese terziarie.
Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi di:
-cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
-per fallimento dell’azienda;
-per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario.
Altra misura prorogata a sostegno dei lavoratori è la cassa integrazione Covid-19, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla Legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo 2021.
Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorative per eventi riconducibili al Covid, può, quindi, richiedere la misura di integrazione salariale senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
– per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
– per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, destinati a piccole imprese artigianato terziario.
Mentre la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
Le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.
Al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegni ha confermato per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
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Sono stati annunciati nuovi interventi, ben più strutturali, in programma nei prossimi mesi, anche nell’ambito della disciplina di riscossione dei tributi, salvo ulteriori misure di sostegno a imprese, lavoratori e contribuenti.