Il regime dell’adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il D. Lgs 5 agosto 2015, n. 128, a cui sono state apportate modifiche da parte del D. Lgs 30 dicembre 2023 n. 221, entrato in vigore da gennaio 2024. Si tratta di un regime strutturato per i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che va inteso quale rischio di incorrere in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario (c.d. “Tax Control Framework” o “TCF”).
L’istituto ha lo scopo di instaurare, attraverso un dialogo preventivo, continuo e costante, un rapporto di fiducia tra Amministrazione e Contribuente al fine di anticipare situazione che potrebbero generare rischi suscettibili di controlli fiscali. Il contribuente vi può accede volontariamente qualora ne abbia i seguenti requisiti soggettivi e oggettivi: a) soggetti residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia, che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, a 100 milioni di euro a partire dal 2028; b) contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello sui nuovi investimenti ( ex art. 2 D. Lgs 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi; c) le imprese che appartengono al medesimo consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 e ss. del TUIR, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i sopra riportati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del D. Lgs. 128/2015; d) contribuenti facenti parte di un Gruppo IVA; e) soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo.
Si precisa che è consentito l’ingresso per “trascinamento” ai soggetti supra elencati dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione in Italia che svolge “funzioni di indirizzo” sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche se non in possesso dei requisiti dimensionali.
Infine, considerando le modifiche apportare all’art. 7 bis, D. Lgs 128/2015, possono accedere anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, dandone apposita comunicazione all’ADE, detta opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
Ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 128/2015 i contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Il D. Lgs n. 221/2023 ha introdotto quale novità l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti indipendenti qualificati e redatto in modo coerente con le linee guida indicate con apposito Provvedimento del Direttore dell’ADE, anche con riferimento al suo periodico aggiornamento. La certificazione attesta che l’impresa abbia un efficace TCF finalizzato a garantire con il sistema di controllo dell’informativa finanziaria/contabile la “solidità” del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.
Il sistema per essere efficace e al contempo garantire all’impresa un controllo costante sui rischi fiscali deve avere i seguenti requisiti essenziali: una strategia fiscale; i ruoli e responsabilità; le procedure adottate; monitoraggio; deve essere adattabile al contesto interno ed esterno; bisogna effettuare una relazione agli organi di gestione; predisporre una mappa dei rischi fiscali.
Il regime di adempimento collaborativo introduce innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuovi sistemi di dialogo preventivo e costante con l’ADE, potendo giungere a una valutazione comune di situazioni che potrebbero ingenerare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Attraverso questo sistema è possibile gestire situazioni di incertezza attraverso il confronto preventivo su elementi di fatto in modo da prevenire e risolvere preventivamente le potenziali controversie fiscali.
Sono previsti diversi effetti premiale (art 6. D. Lgs 128/2015) per le imprese che intendono aderire al regime quali: