Ecobonus e Sismabonus al 110% con sconto in fattura ed ampia possibilità di cessione del credito fino al 2021. Il Decreto Rilancio, convertito in legge, ha potenziato le agevolazioni esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia. La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. Si potrà usufruire del bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
Chi può beneficiare dell’ecobonus e del sismabonus?
Il Superbonus al 110% potrà essere beneficiato da:
Per quanto riguarda le imprese, come sostenuto nella guida operativa all’Superbonus 110%, da parte dell’ANCE, in linea generale non possono beneficiarne, ad esclusione dell’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e relativamente ai lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.
Nella Risoluzione n. 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:
Soggetti esclusi dall’applicazione di Ecobonus e Sismabonus
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 partirà il bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori. La detrazione prevista ha l’obiettivo di coprire l’intero importo della spesa sostenuta, con una “percentuale di ritorno” per il contribuente. Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.
L’obiettivo è consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:
Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.
Interventi coperti da Ecobonus e Sisma bonus
Ecobonus e Sismabonus al 110% potranno trovare applicazione per gli interventi effettuati su:
Restano ferme, le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici
Quanto all’Ecobonus, spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:
Calcolo detrazione per interventi di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali
Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
Calcolo detrazione per interventi climatizzazione sulle parti comuni degli edifici
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-generazione.
In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa di:
Interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari
Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per:
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro.
Aliquota del 110% su interventi di riqualificazione
L’aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
In caso di interventi da Ecobonus sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei requisiti minimi e del miglioramento delle due classi energetiche e purché si tratti di interventi di demolizione e ricostruzione.
Condizioni per beneficiare ecobonus e sismabonus al 110%
Per poter beneficiare della detrazione fiscale al 110% è necessario:
Ecobonus e pannelli fotovoltaici
Il Superbonus al 110% può essere beneficiato anche per l’installazione di impianti fotovoltaici, purché eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di risparmio energetico (ecobonus) o messa in sicurezza (sismabonus) al 110%.
La detrazione per installazione impianti fotovoltaici
La detrazione fiscale al 110% spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, fino ad un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, 1.600 euro in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.
Condizioni per detrazione derivante da installazione di impianti fotovoltaici
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Ecobonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
L’Ecobonus, però, non copre soltanto i costi di interventi di efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Un’altra opportunità contemplata dalla maxi-agevolazione è l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
Sisma bonus
Ad introdurre il Sismabonus al 110% è il Decreto Rilancio, aumentando l’aliquota della detrazione ordinaria prevista per i lavori antisismici sugli edifici a partire dal 1 luglio 2020 fino alla fine del 2021.La detrazione fiscale spetta esclusivamente per i lavori in edifici ubicati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Lavori rientranti nel Sisma bonus del 110%.
La detrazione del 110% spetta per i lavori di adeguamento antisismico relativi a:
Ecobonus e sismabonus possono essere estesi alle facciate?
Qualora nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, si vuole restaurare la facciata esterna della propria casa o installare pannelli fotovoltaici, lo sconto viene esteso e tutte le opere riceveranno una detrazione del 110%.
Ecobonus e sisma bonus al 110%: i requisiti
Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta, la classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Superbonus per gli impianti fotovoltaici
Superbonus al 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
L’installazione degli impianti fotovoltaici deve, comunque, essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.
In caso di interventi di:
il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Le nuove disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Il riscaldamento a pavimento rientra nell’ecobonus 110%?
Gli impianti di riscaldamento a terra o a pavimento permettono di ridurre i costi in bolletta e la dispersione termica.
Possono, quindi, essere considerati interventi di efficientamento energetico che danno diritto all’Ecobonus, al 110%?
Occorre una certificazione da parte di un tecnico competente che certifichi che l’intervento ha migliorato la prestazione energetica della casa ed eventualmente di quante classi (per l’ottenimento del Bonus al 110% è necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche).
Il campo di applicazione dell’Ecobonus comprende oltre agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle pareti, l’impianto di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli interventi di riqualificazione energetica. Chi aveva intenzione di effettuare un rifacimento del pavimento solo a scopo estetico, potrebbe riconsiderare l’idea e prevedere un intervento più ampio che includa il sistema di riscaldamento a terra.
Richiesta Ecobonus
La richiesta per l’ecobonus deve essere inoltrata all’agenzia ENEA.
La cessione del credito di imposta alle banche
Il trasferimento del credito è consentito per tutti gli interventi di efficienza energetica, riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari.
La detrazione può essere ceduta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad altri soggetti privati (soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).
Per il Sisma bonus, invece, la cessione è possibile solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, che danno diritto ad una detrazione maggiorata del 75% o dell’85% delle spese sostenute.
Ogni condomino potrà trasferire la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.
Condizioni sconto in fattura o cessione del credito
La possibilità di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito è subordinata dai seguenti adempimenti:
Per gli interventi rientranti nel Sismabonus chi rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati.
Asseverazione
Per gli interventi rientranti nell’Ecobonus 110%, è necessaria l’asseverazione per attestare: