
L’art. 72 bis del DPR 603/72 disciplina una forma di pignoramento diretto, eseguibile dall’Agente della Riscossione mediante ordinare al terzo debitore di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede e senza la necessità di attenersi alle forme del pignoramento ordinario regolato dal codice di procedura civile. L’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario impone un limite temporale di 60 giorni dalla ricezione del terzo dell’ordine stesso: “a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”
La questione a lungo rimasta irrisolta consisteva nel comprendere se, in caso di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, il vincolo si estendesse anche ai crediti maturati successivamente alla notifica dell’ordine al terzo, e in particolare se la banca terza pignorata fosse tenuta a versare all’agente della riscossione anche le somme affluite sul conto corrente dopo la data del pignoramento ma entro il termine di sessanta giorni previsto dalla norma ovvero tale obbligo si potesse considerare assolto ed esaurito immediatamente al momento della comunicazione ed eventuale versamento da parte del terzo, in altre parole ci si chiedeva se il pignoramento riguardasse solo i crediti esistenti (cioè il saldo disponibile) al momento della notifica oppure anche i crediti futuri e sopravvenuti (nuove rimesse, canoni, stipendi, ecc.) maturati entro il termine di 60 gg, pur se non ancora esigibili alla data del pignoramento.
La questione è stata risolta dalla terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n 28520 pubblicata il 27 ottobre 2025 che ha, in primo luogo, precisato la natura di vera e propria espropriazione presso terzi del pignoramento esattoriale diretto, cui si applicano, in via compatibile, le regole generali del codice di procedura civile (art. 546 c.p.c. sull’obbligo di custodia, ecc.), differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
in secondo luogo, la Corte ha chiarito che possono essere pignorati anche crediti futuri o eventuali, purché derivanti da un rapporto giuridico già esistente al momento del pignoramento (es. contratto di lavoro, locazione, conto corrente, appalto).
Ne consegue che il pignoramento esattoriale nelle forme di cui all’art. 72 bis va esteso anche alle somme affluite successivamente sul conto, purché maturate in costanza del vincolo.
La Corte ha inteso evidenziare il valore del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72-bis che
esso costituisce non solo il termine per il pagamento diretto, ma anche lo spatium deliberandi concesso al terzo per verificare la propria posizione debitoria.
Durante tale periodo, permane l’obbligo di custodia ex art. 546 c.p.c., e dunque il vincolo si estende a tutti i crediti maturati entro quel termine, escludendo, quindi che l’efficacia del pignoramento possa cessare prima della scadenza dei sessanta giorni, anche se il terzo abbia già effettuato un primo pagamento.
Con le pronuncia in commento, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale “nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n.602/1973, laddove esso abbia ad oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all’art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all’agente dell ariscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell’ordine di pagamento diretto), indipendentemente dalla circostanza che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e indipendentemente dalla circostanza che, in tale ultimo caso, il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell’ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all’agente della riscossione“.
Alla luce della recentissima sentenza, quindi, si ritiene che le banche terze pignorate siano tenute a versare all’agente della riscossione anche delle somme sopravvenute nei 60 giorni dalla ricezione dell’atto di pignoramento esattoriale, ravvisandosi, in caso di inottemperanza a tale obbligo le responsabilità del terzo normativamente previste.