Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”, sono state adottate una serie di misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese al fine di fronteggiare la grave crisi che sta affrontando il nostro Paese. Le misure in questione riguardano, in particolare, la sospensione delle scadenze fiscali, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, nonché il sostegno alla liquidità delle imprese.
Più nel dettaglio, le principali misure fiscali, adottate possono essere così riepilogate:
SOSPENSIONE VERSAMENTI – RITENUTE – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – SOGGETTI MAGGIORMENTE COLPITI
(ARTICOLO 61)
NORME DI RIFERIMENTO
L’articolo 61 del decreto estende l’ambito di applicazioni della norma di cui all’art. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi.
OGGETTO DELLA MISURA
Imposta sul valore aggiunto, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria.
DESTINATARI
Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 61,
SOSPENSIONE
Dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive: fino al 31maggio). Inoltre sono sospesi i versamenti IVA che scadono a marzo 2020
VERSAMENTI ESCLUSI
RIPRESA VERSAMENTI
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
VERSAMENTO DEL SALDO IVA
Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.
Al riguardo, dovrà essere chiarito se il versamento entro il 30.6.2020 dovrà essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo:
A favore di quest’ultima soluzione dovrebbe comunque deporre il fatto che la sospensione dei versamenti non comporta l’applicazione di interessi.
Per il differimento del versamento al 30.7.2020 è comunque dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, da calcolare anche sulle maggiorazioni maturate al 30.6.2020.
COMMA 5 – FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020, invece che fino al 30.4.2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
CRITICITA’ NORMA
La criticità delle misure di sospensione o differimento sopra riferite, è quella di non aver tenuto debitamente conto della mancanza assoluta di liquidità da parte di privati e PMI in questo momento storico, per impossibilità sopravvenuta; infatti, l’eventuale differimento o sospensione per un così breve periodo non potrà che avere il mero effetto di traslare di qualche mese il pagamento, ma di certo, tali misure non costituiscono un vera e propria agevolazione programmatica. Ci saremmo aspettati un vero e proprio “congelamento” del debito per il periodo relativo all’emergenza, dichiarato in sei mesi nel decreto, e il pagamento successivo attraverso maggiori dilazioni agevolate.
2. SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI
(ART. 62, COMMI 2, 3 E 5)
NORMA DI RIFERIMENTO
Articolo 62 del decreto
DESTINATARI
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale/operativa Italia
La sospensione dell’Iva opera a prescindere dal volume d’affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza
OGGETTO
Sospensione versamenti in autoliquidazione
PERIODO
Versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020
RIPRESA VERSAMENTI
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro
Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)
PERIODO
31 maggio 2020 mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020
4. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.
(ARTICOL0 62 COMMI 1 E 6)
DESTINATARI
Tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale/operativa Italia.
OGGETTO
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali
PERIODO
8.03.2020 – 31.05.2020
RIPRESA VERSAMENTI
Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020
NO RITENUTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMI E ALTRI REDDITI E PROVVIGIONI
(ART. 62, comma 7)
DESTINATARI
OGGETTO
Non assoggettamento a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni
PERIODO
Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020
DOCUMENTI NECESSARI
I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione
SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI
(ART. 67)
DESTINATARI
Agenzia delle entrate ed altri enti impositori
OGGETTO
Sospensione dei termini relativi alle attività di
Liquidazione controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi
PERIODO
8 Marzo 2020 –
31 maggio 2020
ESTENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
Termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 159/15 il quale prevede che “ i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
CRITICITA’ E POSSIBILI PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
Tale estensione dei termini di prescrizione e decadenza si appalesa molto grave in un momento di emergenza assoluta. Perlopiù, tale estensione pone dei dubbi di legittimità costituzionale.
In particolare la proroga dei termini di prescrizione e decadenza si appalesa contrario allo Statuto dei diritti del Contribuente (articolo 3 efficacia temporale delle norme tributarie) “ i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non posso essere prorogati.” (vedi commento Benedetto Santacroce, sole 24 ore del 27 marzo 2020.)
La Corte dei Conti si è manifestata critica in merito al disallineamento dei rapporti processuali tra Fisco e contribuente, con possibili violazioni del principio di uguaglianza (articolo 3 della Cost.) e buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 53 della Cost).
La Corte ha chiesto a tal fine un intervento al fine di correggere tale disallineamento, che determina un ingiustificato vantaggio per la parte pubblica.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
(ART. 68)
DESTINATARI
Tutti
OGGETTO
Carichi affidati all’Agente della riscossione per entrate tributarie e non tributarie, relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali.
PERIODO
8 Marzo-31 Maggio 2020
RIPRESA VERSAMENTI
I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo (30 giugno 2020)
NOTE E CRITICITA’:
Nei casi in cui opera la sospensione, i pagamenti dovranno avvenire in unica soluzione entro il 30.6.2020, e non si dà luogo al rimborso di somme versate. è stata disposta la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento (l’Agenzia Delle Entrate Riscossione, peraltro, con un comunicato del 20 marzo 2020, ha chiarito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.
Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è stato sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020), da avvisi di accertamento e di addebito Inps, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per tale ragione, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione).
Inoltre, non sembrerebbero essere sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
13. DIFFERIMENTO TERMINI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
(ART. 68 COMMI 3 E 4)
DESTINATARI
Tutti
OGGETTO
Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. “saldo e stralcio”
DIFFERIMENTO
31 Maggio 2020
CRITICITA’
Il differimento al 31 maggio del termine per il versamento non tiene conto del versamento delle rate della rottamazione ter nel piano originario.
Tale sovrapposizione di certo non agevolerebbe i contribuenti, i quali si troverebbero a dover pagare due rate sovrapposte.
QUADRO SINOTTICO: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)
Oggetto |
Destinatari |
Periodo |
Ripresa |
Note |
Cartelle di pagamento; accertamenti esecutivi; avvisi di addebito Inps; accertamento dogane; ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali; entrate tributarie e non tributarie. |
Tutti. |
Dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020 (ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 9/2020, per i soggetti residenti nei comuni della “prima” zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). |
I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020. |
Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero anche coattivo delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione. |
Rottamazione ter |
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione-ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea o del saldo e stralcio. |
Vi è la sospensione del pagamento dall’8 Marzo al 31 Maggio 2020. |
I versamenti prorogati si dovranno effettuare in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che – in quanto giorno festivo – slitta a lunedì 1° giugno. |
Il sostanza, il decreto non ha modificato il termine di pagamento della ordinaria 4˚ rata di maggio della “Rottamazione-ter” che, quindi, deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione (che slitta appunto al 1˚ giugno 2020). |
7. PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI
(ART. 63)
DESTINATARI
Titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro
OGGETTO
Premio pari a 100 euro
PERIODO
Premio per il mese di marzo 2020
Note
Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l’attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.
8. CREDITO IMPOSTA SPESE SANIFICAZIONE
(ART. 64)
DESTINATARI
Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
OGGETTO
Credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro
PERIODO
Periodo d’imposta 2020
LIMITE
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF
9. CREDITO IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI
(ART. 65)
DESTINATARI
Soggetti esercenti attività d’impresa
OGGETTO MISURA
Credito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)
PERIODO
Marzo 2020
LIMITI
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione
RINUNCIA SOSPENSIONE VERSAMENTI
(ART. 71)
DESTINATARI
Contribuenti per i quali sono
applicabili le misure di 2020
sospensione dei versamenti
OGGETTO
Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi
(vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)