La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto per tutte le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’obbligo alla stipula di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofici e calamità naturali.
La necessità di tale copertura assicurativa obbligatoria (c.d. Cat Nat) nasce per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025, ha reso operativo il sistema di polizze assicurative contro i rischi catastrofali delle imprese, prevedendo limiti oggettivi e soggettivi, limiti temporali e criteri di esclusione.
Di seguito alcune indicazioni operative circa l’ambito di applicazione del detto obbligo assicurativo.
Sono obbligate le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Si tratta, quindi, di tutte le imprese commerciali che svolgono:
L’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa, come definite dall’articolo 2424 del Codice Civile, tra cui:
Dubbi interpretativi riguardano l’estensione dell’obbligo assicurativo ai beni locati da soggetti non imprenditori (e quindi da proprietari non assoggettati all’obbligo). La norma prevede, infatti, l’obbligo a carico delle imprese per tutte le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424 c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. In base al tenore letterale quindi, in caso di locazione di immobile non già assicurato, il conduttore sarebbe tenuto a stipulare un’assicurazione per conto altrui.
Le calamità naturali e gli eventi catastrofali che rientrano nell’ambito della copertura assicurativa sono solo le seguenti: alluvioni, terremoti e frane.
Il premio viene determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
È anche possibile fruire di sconti in proporzione all’eventuale riduzione del rischio a seguito di misure in tal senso adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Per determinare la copertura assicurativa e gli eventuali scoperti occorre distinguere tra:
La normativa originariamente prevedeva il 31 marzo 2025 come termine ultimo per la stipula delle polizze assicurative ma, dopo le proteste delle associazioni del commercio e delle PMI, il Consiglio dei Ministri del 28 Marzo ha deciso la proroga del termine per la sottoscrizione delle polizze anti-calamità secondo una serie di scadenze differite, a seconda della dimensione delle imprese. Il termine è, infatti, prorogato al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali per i prossimi 90 giorni non scatteranno le sanzioni dovute all’eventuale inadempimento.
Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo, secondo le scadenza già dette, non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.
Secondo il comma 102 della Legge di Bilancio, infatti, del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro i tempi previsti dalla normativa si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Pertanto, qualora si dovesse verificare uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni sull’operatività della propria attività economica.