Ai sensi dell’art. 2086, c. 2, c.c., introdotto dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), tutte le realtà imprenditoriali sia che siano svolte sotto forma di società (srl, snc, sas, ecc…) sia che siano svolte in forma di impresa individuale (e comunque non solo per quelle in difficoltà finanziaria), indipendentemente dalla loro dimensione e tipologia, hanno l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace a farvi fronte.
Un assetto organizzativo è adeguato quando ha una struttura organizzativa compatibile alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, nonché alle altre caratteristiche della società.
Gli amministratori di società ed i titolari di imprese devono innanzitutto individuare quali obiettivi si vogliono raggiungere per la prevenzione della crisi.
L’art. 3 c.3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza specifica quali sono gli obiettivi informativi degli adeguati assetti:
Gli amministratori di imprese dovranno, dunque, sistematicamente utilizzare strumenti di gestione aziendale calcolati sulla base della dimensione dell’impresa, quali ad esempio:
L’inadempimento degli obblighi di istituire degli adeguati assetti, posti in capo all’organo amministrativo di ciascuna società (e rispetto ai quali vige un obbligo di monitoraggio da parte degli organi di controllo), può essere valutato ai fini della responsabilità gestoria, da far valere mediante azioni di responsabilità nei confronti degli organi societari, nonché, a seguito di denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., può comportare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario.
Si rinvengono già pronunciamenti dei tribunali di merito (cfr. in particolare Tribunale di Roma, 20.09.2020; Tribunale di Catania, 8.2.2023), mediante i quali sono stati revocati gli amministratori di società che non avevano adottato assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati all’impresa gestita, con la relativa nomina di amministratori giudiziari. Infatti, viene chiarito che l’intervento contemplato dall’art. 2409 c.c. non è limitato alle irregolarità nella gestione strettamente “imprenditoriale” della società. In questa prospettiva, allora, le misure organizzative che gli amministratori sono chiamati ad adottare, risultano pur sempre finalizzate alla gestione societaria ovvero ne rappresentano una modalità di attuazione. Ne consegue che anche le irregolarità organizzative sono idonee a produrre inefficienze che si ripercuotono sulla gestione imprenditoriale della società.
Un concetto ampio di gestione consente, dunque, di collocare tra le irregolarità contemplate dall’art. 2409 c.c. anche la violazione di specifici compiti che, pur non riguardando la gestione imprenditoriale in senso stretto, rilevano ai fini dell’ordinato svolgimento dei poteri tra organi della società.
Dotarsi di adeguati assetti aiuta a limitare i rischi a carico degli amministratori ma soprattutto ad anticipare eventuali crisi economiche, avviando percorsi di ristrutturazione tempestivi volti a garantire una migliore crescita e continuità aziendale.