La definizione di “posteggio”
Il D.lgs. n. 114 del 1998, relativo alla riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ha definito il cd. posteggio come “la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale”.
L’art. 28 del suddetto decreto ha stabilito, poi, quanto all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche, che la relativa autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune sede del posteggio.
È bene evidenziare che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita va tenuta distinta dalla concessione di posteggio la quale localizza il posto ove l’attività suddetta può essere esercitata.
Breve excursus normativo – Dalla Direttiva Servizi alla legge n. 205/2017
A partire dall’anno 2006, il comparto del commercio su area pubblica ha vissuto una fase di rilevanti criticità. Ciò in quanto si è venuta a creare una grave incertezza normativa a fronte della sopravvenuta normativa europea, la Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi/Direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno.
Tale Direttiva Servizi, recepita in Italia nel 2010, aveva ed ha l’obiettivo di favorire la libera circolazione dei servizi e l’abbattimento delle barriere tra i vari Paesi Europei.
L’aspetto maggiormente critico della Direttiva Servizi, però, ha riguardato l’obbligo di messa al bando delle concessioni in scadenza di spazi pubblici e beni demaniali.
In particolare, secondo la Direttiva Servizi, qualora il numero delle autorizzazioni rilasciabili per una determinata attività sia limitato, per via della scarsità delle risorse naturali, le procedure di selezione tra potenziali candidati devono garantire imparzialità e trasparenza e la durata dell’autorizzazione deve essere limitata, escludendo il rinnovo automatico o vantaggi al prestatore uscente.
La suddetta Direttiva è stata recepita ed attuata in Italia mediante il D.lgs. n. 59/2010 il quale all’art. 16 ha previsto per l’appunto che “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.
Tuttavia, l’art. 70 del medesimo D.lgs. 59/2010 ha previsto che i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche potessero essere individuati anche in deroga al sopracitato art. 16.
In attuazione dell’art. 70 suddetto, dunque, è stata adottata dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni- e Autonomie locali, l’Intesa del 5 Luglio 2012 con la quale è stato stabilito che la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni.
La medesima Intesa ha sancito, poi, delle disposizioni transitorie in ordine alla validità delle concessioni in essere.
In particolare, al punto 8, lettera b) dell’Allegato all’Intesa è stato previsto che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010, ovvero sia in data 8 maggio 2015, e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 5, del medesimo decreto fino alla data dell’Intesa stessa, sarebbero state ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, quindi fino all’8 maggio 2017.
Quanto alle concessioni di posteggio che sarebbero scadute nel periodo compreso fra la data della citata Intesa ed i cinque anni successivi, quindi 5 luglio 2017, si legge che esse sarebbero state prorogate fino al termine di tale periodo.
In seguito, in data 16 luglio 2015, è stata raggiunta una nuova Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali volta a sancire la necessità di applicare la normativa sui criteri per le concessioni in maniera univoca per tutte le attività svolte sulle aree pubbliche (artigianali, di somministrazione di alimenti, e di rivendita di quotidiani e periodici).
In attuazione della suddetta Intesa, è stato emanato un documento condiviso datato 24 marzo 2016 disciplinante tra l’altro le nuove disposizioni transitorie con riferimento al termine di efficacia delle concessioni in essere.
In particolare, è stato stabilito che:
– le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010, quindi dopo l’8 maggio 2010, sarebbero state ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, quindi fino al 7 maggio 2017;
– le concessioni di posteggio scadenti nel periodo compreso fra la data della nuova Intesa del 16 luglio 2015 e i due anni successivi, sarebbero state prorogate fino al termine di tale periodo, quindi fino al 15 luglio 2017;
– le concessioni scadute prima della data di entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010, che avevano usufruito del rinnovo automatico, avrebbero mantenuto la propria efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
Successivamente, con il decreto legge n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, art. 6, comma 8, è stato previsto che “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (data di entrata in vigore del provvedimento 30.12.2016) è prorogato al 31 dicembre 2018”.
Successivamente, con legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180, infine, è stato previsto che “Al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione (data di entrata in vigore del provvedimento 01.01.2018) e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”.
Sostanzialmente, dunque, le concessioni in essere all’1° gennaio 2018 sono state prorogate sino al 31 Dicembre 2020.
Le novità introdotte dal Decreto Rilancio
Con decreto legge n. 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, art. 181, comma 4 bis, è stato previsto che “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”.
Ne consegue che ad oggi le concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 saranno rinnovate per ulteriori dodici anni.
In data 25 novembre 2020, poi, il Ministero dello sviluppo economico ha adottato le linee guida di cui al sopracitato art. 181, comma 4 bis, con le quali è stato disposto che entro il 31 dicembre 2020 “il Comune provvede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida”.
Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dall’1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi.
Infine, è stato previsto che, in attuazione dell’art. 181, comma 4 bis, del decreto sopracitato, le regioni sono chiamate a definire con propri modelli attuativi le modalità di rinnovo delle concessioni, secondo le linee guida in esame e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale.
Stante il periodo di emergenza sanitaria, tuttavia, le Regioni e i Comuni possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.
Ne deriva che, a fronte del decreto rilancio e delle successive linee guida adottate dal Mise, i Comuni sono tenuti ad avviare il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche entro il 31 dicembre 2020, con possibilità di differire i termini di conclusione del procedimento per un periodo massimo di sei mesi. Nelle more gli operatori economici potranno comunque proseguire le proprie attività sino alla definizione dei procedimenti con i quali, in presenza dei prescritti requisiti, le suddette concessioni saranno prorogate sino al 31 dicembre 2032.