Il D.L. 118/2021 ha
introdotto l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che entrerà
in vigore il 15 novembre 2021, quale strumento di ausilio alle imprese in
difficoltà, finalizzato al loro risanamento.
Di seguito una breve
sintesi degli elementi caratterizzanti tale nuovo istituto:
- è un percorso di composizione esclusivamente volontario, in quanto è l’imprenditore, anche agricolo, di qualunque dimensione, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, ad essere l’unico legittimato ad attivare tale procedura stragiudiziale;
- è caratterizzato da assoluta riservatezza e improntato ai principi di buona fede e della correttezza;
- si accede con istanza da presentare su una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio. Sulla piattaforma è disponibile un test pratico, quale strumento di autodiagnosi, attraverso il quale l’impresa potrà preventivamente verificare la propria situazione e la ragionevole perseguibilità del risanamento, oltre ad una lista di controllo particolareggiata, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento (il tutto analiticamente specificato nel decreto del direttore generale degli affari interni, pubblicato in data 28/09/2021).
- vi è la presenza di un esperto terzo ed imparziale, che partecipa in modo attivo alle trattative. Il ruolo dell’esperto costituisce il perno della nuova procedura, in quanto la sua presenza è volta ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi e verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Quanto alla gestione dell’impresa durante le negoziazioni, si lascia all’imprenditore la gestione ordinaria e straordinaria, anche se, quando vi è probabilità di insolvenza, la gestione deve essere improntata in modo da “garantire la sostenibilità economica- finanziaria dell’impresa”.
A tal proposito, gioverà evidenziare come l’art. 9 del D.L. preveda un obbligo di informazione preventiva all’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione (ovvero gli atti idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti. Cass. N.14713/2019), nonché dell’esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. A sua volta l’esperto che ritenesse pregiudizievole o incoerente l’atto o il pagamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo.
Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore ne informa immediatamente l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Quanto alle autorizzazioni giudiziali (art.10):
Il D.L. prevede la
necessità di autorizzazione del Tribunale in determinate ipotesi, ed in
particolare:
- qualora si rendesse necessario ricorrere a finanziamenti di soci o di terzi o trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più rami di essa, (allo scopo di concedere ai primi la prededuzione ai sensi dell’articolo 111 L.F. e l’esenzione di responsabilità solidale ex art. 2560 c.c., ai secondi);
- in mancanza di accordo, per ottenere la riconduzione ad equità dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In tale ipotesi, se accoglie la domanda, il tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.
Quanto alle misure
premiali (art. 14) con decorrenza dall’accettazione dell’incarico da parte
dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste
dall’articolo 11, commi 1 e 2:
- Riduzione
degli interessi, al tasso legale,
e delle sanzioni, che maturano sui debiti tributari.
- In
determinate ipotesi, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue
rate mensili dei debiti tributari non ancora iscritti a ruolo, e relativi
accessori
- l’applicazione
degli artt. 88, co. 4-ter e 101, co. 5, D.P.R. 917/86 e 26, co. 3-bis, D.P.R. 633/72 alle sopravvenienze
attive sui debiti (per il proponente) e alle perdite su crediti (per
i creditori) ma soltanto dalla data di pubblicazione del contratto o degli
accordi di cui all’art. 11 D.L. 118.
- possibilità
per il debitore di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per
perdite rilevanti e della connessa causa di scioglimento dalla
pubblicazione nel RI dell’istanza di misure protettive fino alla conclusione
delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata;
- conservazione degli effetti per gli atti
autorizzati dal tribunale anche quando si dovesse accedere alle procedure
concorsuali tradizionali (art. 12, comma 1);
- non è
causa di revoca degli affidamenti bancari concessi;
- esenzione
da revocatoria per gli atti e i
pagamenti coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento (art. 12,
co. 2 e 3);
- esonero da
responsabilità penale per i fatti
di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice degli atti e pagamenti
“coerenti” e di quelli autorizzati dal giudice.
Quanto alle misure
protettive (art. 6 e 7): il D.L. facoltizza l’imprenditore a chiedere, già
con l’istanza di nomina dell’esperto oppure con successiva istanza presentata,
sempre sulla piattaforma con le modalità telematica di cui all’art. 5,
l’applicazione di misure protettive del patrimonio dalle aggressioni dei
singoli creditori.
Dal giorno dell’istanza,
da pubblicare nel R.I., “i creditori non possono acquisire diritti di
prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui
diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” (art. 6, co. 1); non
sono però inibiti i pagamenti ai creditori pregressi, per quanto ciò vada
deciso unitamente all’esperto (art. 9) e sono esclusi dall’inibitoria i crediti
dei lavoratori.
Le dette misure
protettive e cautelari devono essere sottoposte al Tribunale (con ricorso
presentato lo stesso giorno), che dovrà verificarle, confermarle ed in seguito
potrà anche revocarle o abbreviarle (“quando esse non soddisfano l’obiettivo di
assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti”).
Fase conclusiva
(art.11 e ss.):
- in caso di
esito positivo delle trattative
le parti possono, alternativamente:
1) concludere un contratto, con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
2) concludere una
convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies L.F.;
3) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’ articolo 67, terzo comma, lettera d) L.F., senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo.
4) L’imprenditore può,
all’esito delle trattative, domandare l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e
182-novies L.F. La percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma,
lettera c), e’ ridotta dal 75% al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo
risulta dalla relazione finale dell’esperto.
- indipendentemente
dall’esito delle trattative,
l’imprenditore può:
1) predisporre il piano
attestato di risanamento di cui all’articolo 67 L.F.
2) proporre la domanda
di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui
all’articolo 18 del d.l. 118;
3) accedere ad una delle procedure concorsuali tradizionali.
- in caso di esito negativo delle trattative non è prevista la trasmissione degli atti al pubblico ministero. L’esperto redigerà la relazione finale, inserendola nella piattaforma telematica e comunicandola all’imprenditore, oltre che al giudice delle misure protettive (ove emesse), per dichiararne cessati gli effetti. Verrà, quindi, archiviato il procedimento ed i creditori potranno proseguire l’eventuale procedura prefallimentare avviata prima della composizione negoziata e si potrà pervenire alla pronuncia della sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza a termini dell’art. 6, co. 4, del D.L.