Il contratto di leasing
Il contratto di leasing è per sua natura una tipologia contrattuale che può atteggiarsi diversamente a seconda degli accordi effettivamente conclusi dalle parti, in relazione allo scopo: può aversi un leasing di puro godimento oppure di leasing traslativo.
Se infatti lo scopo è quello di consentire il godimento temporaneo del bene da parte dell’utilizzatore potrà aversi un leasing di godimento; altrimenti, se la finalità risulta essere il trasferimento del bene con la possibilità di prevedere una rateizzazione del prezzo, si tratterà allora di leasing traslativo.
La novità introdotta con la l. 124/2017 (c.d. “Legge sulla concorrenza”)
La legge sulla concorrenza del 2017 ha introdotto una disciplina abbastanza organica del contratto di leasing, che prima di allora era configurabile come contratto atipico, ovvero non appartenente ad alcuno dei tipi previsti dalla legge. La tipizzazione della disciplina afferente al contratto di leasing nasce dalla necessità di addivenire ad un sistema di regole quanto più coerente, diretto a riequilibrare il rapporto tra chi dà la disponibilità del bene (il concedente) e chi ne fruisce (l’utilizzatore). Entrando nel dettaglio, la locazione finanziaria è stata definita dalla richiamata norma come il contratto in forza del quale “la banca o l’intermediario finanziario iscritto, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo“.
La questione maggiormente rilevante è rappresentata dal tentativo di definire, in caso di risoluzione del contratto di leasing, l’annoso dibattito circa l’applicabilità dell’art 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà (fino a quel momento applicato dalla giurisprudenza ai contratti di leasing) ovvero dell’art. 72 L.F. in tema di scioglimento di contratto di locazione per fallimento dell’utilizzatore, introdotto nel 2006 proprio per disciplinare la sorte dei contratti di locazione finanziaria pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.
Il dibattito
Il legislatore, sia con l’art. 72 L.F. che con la successiva L. 124/2017, sembra aver superato la bipartizione tra leasing di godimento e quello traslativo, escludendo quindi l’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ. ai suddetti contratti.
Si è posto quindi il problema, oggetto di diverse sentenze della Suprema Corte tra loro divergenti, circa la disciplina applicabile alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, e in particolare per i contratti stipulati e/o risolti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017 se vada ancora applicato in via analogica l’art. 1526 c.c..
La attesa decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
L’annoso dibattito è stato risolto da una recentissima sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 2061 del 28 gennaio 2021) che ha definitivamente chiarito la problematica relativa a quale disciplina applicare per i contratti di leasing traslativi risolti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017.
È stato precisato che la legge sulla concorrenza non può avere effetti retroattivi poiché manca un’espressa previsione in tal senso. Con riferimento, poi, all’ art 72 L.F., trattasi di norma eccezionale e pertanto risulta applicabile solo quando lo scioglimento del contratto avvenga per volontà del curatore e nel caso in cui sia intervenuto il fallimento, risultando in definitiva una forzatura operare un’applicazione della normativa in esame alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore ove non sia intervenuto il fallimento.
Ne deriva che la L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore: per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater L. Fall.. Non si può in conclusione non notare come l’orientamento che ritiene applicabile in via analogica la normativa relativa alla vendita con riserva di proprietà ex art 1526 c.c. sembrerebbe essere la soluzione più equilibrata per gli interessi delle parti coinvolte, poiché assolve ad una funzione garantista in quanto da un lato pone un freno ad eventuali abusi a danno del compratore o utilizzatore e dall’altro fornisce al venditore o concedente un equo compenso, fermo il risarcimento del danno.