Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è un sistema obbligatorio per gli operatori coinvolti nella gestione dei rifiuti. Con l’introduzione del Decreto Legislativo 213/2022 e il successivo Decreto del 4 aprile 2023 n. 59, sono stati definiti nel dettaglio i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI. La piattaforma, gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), mira a digitalizzare il processo di gestione e tracciabilità dei rifiuti, armonizzando le disposizioni di legge e semplificando gli adempimenti per le imprese.
Il sistema prevede nuove regole per i registri cronologici di carico e scarico e per i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), rendendoli digitali e interoperabili con i principali software gestionali aziendali. Questa digitalizzazione favorirà un monitoraggio più trasparente e rigoroso del ciclo dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di economia circolare e sostenibilità ambientale. L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria per i soggetti indicati dall’articolo L’art. 188-bis del TUA modificato dal D.Lgs. 213/2022. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito indicati:
Termini per l’adesione
Dal 15 dicembre 2024 ed entro i 60 giorni successivi |
|
Dal 15 giugno 2025 ed entro i 60 giorni successivi |
|
Dal 15 dicembre 2025 ed entro i 60 giorni successivi
|
|
Sanzioni per la mancata adesione
Le sanzioni previste dalla normativa sul RENTRI non si limitano alla mancata iscrizione ma includono anche penalità per omissioni o errori nella gestione dei registri obbligatori e dei formulari di identificazione. La mancata o incompleta tenuta del Registro di Carico e Scarico è considerata una grave violazione che ostacola la tracciabilità dei rifiuti. In caso di errori per rifiuti non pericolosi, le multe variano da 2.000 a 10.000 euro, mentre per i rifiuti pericolosi le sanzioni salgono da 10.000 a 30.000 euro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, gli importi sono ridotti rispettivamente a una forbice tra 1.040 e 6.200 euro per rifiuti non pericolosi, e tra 2.070 e 12.400 euro per quelli pericolosi. Nei casi più gravi, è prevista la sospensione temporanea dalla carica del responsabile dell’infrazione o dell’amministratore.
La normativa prevede altresì multe per il trasporto senza formulario (FIR), con importi da 1.600 a 10.000 euro. Nei casi che coinvolgono rifiuti pericolosi, è prevista la reclusione fino a due anni secondo l’articolo 483 del Codice Penale.
Le sanzioni includono anche la mancata o tardiva iscrizione al RENTRI e la mancata trasmissione dei dati, con importi che variano tra 500 e 2.000 euro per rifiuti non pericolosi, e tra 1.000 e 3.000 euro per quelli pericolosi. Il legislatore ha comunque introdotto possibilità di riduzione delle multe per errori formali o per dati recuperabili da altre fonti. Ad esempio, quando le informazioni mancanti possono essere ricostruite da registri cronologici o documenti equivalenti, la multa può ridursi a un importo tra 270 e 1.550 euro.
Cosa cambia rispetto al passato
Prima dell’introduzione del RENTRI, la gestione dei rifiuti era affidata principalmente a sistemi cartacei, come i FIR e i registri cronologici, vidimati presso le Camere di Commercio. Con il nuovo sistema, questi strumenti diventano digitali, garantendo maggiore sicurezza e trasparenza.
I nuovi FIR saranno emessi tramite il portale RENTRI o software gestionali, dotati di codici QR per una verifica immediata e trasmessi in tempo reale al registro centrale. Per i primi anni, sarà comunque necessario stampare una copia cartacea per eventuali verifiche durante il trasporto.