
Con l’Ordinanza n. 6/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande impatto pratico nella riscossione esattoriale: la validità del pignoramento presso terzi notificato esclusivamente al terzo e non anche al debitore esecutato.
La decisione è in linea con l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, per il quale la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi – ai sensi dell’art. 72 bis DPR 602/73 (oggi trasfuso nell’art. 170 D. Lgs 33/2025) – è un requisito essenziale tale che, in mancanza, l’atto non è nullo ma inesistente.
La procedura semplificata prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/73 non elimina l’obbligo di notificare l’atto anche al debitore.
Secondo la Suprema Corte, il pignoramento – in qualsiasi forma venga eseguito – consiste sostanzialmente in un’ingiunzione rivolta al debitore a non disporre dei beni o crediti assoggettati a vincolo (art. 492 c.p.c.). Proprio per questa sua natura, l’atto deve essere portato formalmente a conoscenza del soggetto esecutato.
La decisone della Suprema Corte scaturisce da una controversia su un pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di crediti vantati da un contribuente verso un Comune. L’atto era stato notificato esclusivamente al terzo pignorato, mentre il debitore ne aveva ricevuto comunicazione soltanto dopo la conclusione della procedura espropriativa e l’acquisizione delle somme.
Il contribuente proponeva opposizione, denunciando tra l’omessa tempestiva notifica nei suoi confronti dell’atto di pignoramento, atteso che egli era venuto a conoscenza della procedura esattoriale intrapresa nei suoi confronti soltanto quando ormai la procedura espropriativa poteva dirsi conclusa.
In sede cautelare, il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura ritenendo il pignoramento giuridicamente inesistente. I giudici del merito rigettavano la domanda del contribuente e la questione approdava quindi in Cassazione.
La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano completamente trascurato l’esame del punto decisivo della controversia: la mancata notifica del pignoramento al debitore. Tale omissione integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché la notifica dell’atto esecutivo al debitore non costituisce un adempimento meramente formale, bensì un presupposto strutturale dell’esecuzione. Ha pertanto ribadito di avere già in passato avuto modo di chiarire che, “sebbene l’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell’atto al debitore. Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), proponendo le opportune opposizioni l’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento; presso terzi “non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 с.р.c.”.”
La procedura speciale di riscossione non può comprimere le garanzie fondamentali del processo esecutivo. Senza regolare notifica al debitore, viene meno l’elemento indefettibile del pignoramento ovvero l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c..
Per tali motivi, la Corte ha accolto il ricorso del contribuente (assorbendo l’altro motivo), cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame.
La pronuncia rafforza un principio di grande rilievo pratico con la conseguenza che eventuali procedure esecutive fondate su un pignoramento non notificato al debitore risultano radicalmente viziate.
Si tratta di un chiarimento che consolida l’equilibrio tra esigenze di efficienza della riscossione e tutela delle garanzie difensive del contribuente.
Avv. Fabio Distefano – Responsabile Dipartimento Procedure Concorsuali e delle Esecuzioni