Con una sentenza del mese di marzo 2023, la numero 6384, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono assoggettabili all’azione pauliana ai sensi dell’art. 2901 c.c le delibere assembleari aventi ad oggetto le modifiche dello statuto di una società consortile, trattandosi di atti interni della società, ed in quanto tali, non impugnabili dalla Curatela fallimentare.
La recente pronuncia è di particolare rilievo atteso che non vi sono precedenti in materia. Invero, la Suprema Corte osserva che, in difetto di precedenti, è “della massima importanza stabilire se una delibera di assemblea straordinaria, modificativa di uno statuto, sia revocabile o meno” in quanto le conseguenze pratiche di una soluzione positiva andrebbero a minare radicalmente sia i “principi di autonomia statutaria e di collegialità delle volontà trasfuse nelle delibere assembleari” sia la stabilità degli atti societari che il legislatore evidentemente persegue.
La quaestio su cui gli Ermellini sono stati chiamati a decidere verteva precisamente sulla assoggettabilità all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di una delibera di assemblea straordinaria con la quale una società consortile, a modifica del proprio statuto, aveva deliberato che l’onere dei partecipanti di rimborsare le spese di funzionamento della società, in modo da chiudere l’esercizio senza perdite, venisse reso eventuale, sebbene la precedente formulazione lo prescrivesse come obbligatorio.
Secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe dovuto, in via pregiudiziale, stabilire se una delibera modificativa dello statuto di una società di capitali fosse qualificabile come “atto dispositivo” essendo indispensabile, tale qualificazione, ai fini della esperibilità dell’azione pauliana.
Per i Giudici di legittimità, l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c., non può essere proposta avverso un atto endosocietario. Diversamente, ammettere la possibilità che un atto endosocietario possa essere aggredito dai creditori della società oltre i limiti e gli strumenti ammessi dal legislatore, equivarrebbe a svuotare e a rendere priva di effetti la personalità giuridica della società, o, in altre parole, a renderla tamquam non esset.
La Corte adita ha, pertanto, affermato il principio di diritto per cui l’azione revocatoria ai sensi degli articoli 2901 e seguenti del codice civile, non può essere esercitata nei confronti di atti endosocietari posti in essere da società di capitali, anche consortili, rappresentati da delibere modificative dello statuto, non avendo, tali atti, effetti esterni in termini di incidenza sulla garanzia patrimoniale generale e trattandosi, quindi, di atti compiuti unicamente per la gestione dell’attività della società. L’azione revocatoria è, invece, esercitabile nei confronti degli atti esterni delle suddette società giuridicamente personalizzate.