Il D.Lgs. 81/2008 elenca in modo dettagliato e ampio sia i doveri del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che i criteri di imputazione della responsabilità, in caso di infortuni. Difatti ricade sul datore di lavoro il dovere di garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovendo evitare potenziali pericoli dovuti all’esercizio della sua attività.
Di codesti alcun sono delegabili, altri invece sono di esclusiva competenza del datore di lavoro (non delegabili). Tra quelli che il datore di lavoro non può delegare, vi sono: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); b) la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).
Per le funzioni che possono essere delegate, invece rimane in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite (D.Lgs. 81/2008, art. 16, c. 3)
Rammentiamo i principali obblighi del datore di lavoro: a) nominare il medico competente; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; e) prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle norme vigenti e di tutte le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze del programma di Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria (SSO); h) adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento; i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; j) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi; k) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR; p) elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti; n) comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro; o) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti; p) munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; q) convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti; r) aggiornare le misure di prevenzione; s) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità; u) fornire al servizio di Prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a natura dei rischi, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati relativi alle malattie professionali, provvedimenti adottati da organi di vigilanza.
La designazione del RSPP non deresponsabilizza il datore di lavoro e i dirigenti
Come visto sopra e come meglio ha specificato la Cassazione Pen., Sez. IV, 18 maggio 2023, n. 21153 “la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori […] rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro” (trattandosi di un adempimento personalissimo ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Tuttavia, lo stesso D.Lgs. n. 81 del 2008, all’art. 29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 18, comma 2”.
La giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, difatti la Corte con sentenza 24958/2017 ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale, avente quindi un ruolo non operativo.
In sostanza per gli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro
Responsabilità del datore di lavoro e del RSPP
Il RSPP potrà essere ritenuto responsabile, in concomitanza con il datore di lavoro, se verificatosi un infortunio, quest’ultimo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi, però, presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione, oppure, se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.
Ne discende che tranne in casi come quelli esposti supra, la responsabilità si configura in capo al datore di lavoro e ai dirigenti.