Con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (c.d. “decreto PNRR 4”), sono state introdotte alcune modifiche d.lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) volte a contrastare il lavoro irregolare, e a tutelare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, l’art. 29, comma 19 ha riscritto integralmente l’articolo 27 del citato d.lgs. n. 81/2008, oggi rubricato “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
Il nuovo sistema della patente a crediti è entrato a pieno regime a partire dal 1° ottobre 2024 e si applica a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Il rilascio della patente a crediti compete all’Ispettorato del Lavoro, ed è subordinato al possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 27, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008:
La patente è caratterizzata da un punteggio iniziale di trenta crediti. I soggetti obbligati, come sopra definiti, possono comunque operare nei cantieri edili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
In caso di decurtazione che comporti un punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto (art. 27, co. 5 e 10).
Il nuovo articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008 delinea anche i casi di decurtazione del punteggio che conseguono all’accertamento, con sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenuta definitiva, delle violazioni indicate specificamente nell’Allegato I-bis al d.lgs. n. 81/2008
È, inoltre, previsto un meccanismo di comunicazione automatica delle sentenze e delle ordinanze surrichiamate all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti (art. 27, comma 9).
Per i soggetti che operino nei cantieri edili in assenza di patente a crediti, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è prevista sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi (art. 27, comma 11).
L’art. 27, comma 4 del d.lgs. n. 81/2024, prescrive che la dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata dall’Ispettorato del Lavoro in sede di controllo successivo al rilascio, comporta la revoca della patente e l’impossibilità di richiederla per i successivi 12 mesi.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, è possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il comma 8 dell’art. 27 stabilisce invece i casi di sospensione della patente, che interviene in caso di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
La sospensione opera fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Come previsto dal comma 3 dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” entrato in vigore l’1 ottobre 2024.
Tale Regolamento reca ulteriori indicazioni per i casi di sospensione:
Il provvedimento di sospensione è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”, nel caso di infortuni sul lavoro:
“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
“da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.
Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso le prime indicazioni sul rilascio della patente a crediti.
La circolare reca specifiche indicazioni sulle modalità operative di rilascio della patente a crediti che può essere richiesta accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE, da parte del legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è già attivo.
Nella prima fase di applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dalla pubblicazione della circolare, è comunque possibile presentare la richiesta utilizzando il modello allegato alla stessa, recante l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, inviandolo tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale richiesta ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 (pertanto, dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione effettuata con tali modalità) e vincola l’operatore a presentare la domanda tramite il portale entro la medesima data.
La circolare specifica poi che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione, che riguarderà anche le integrazioni della piattaforma che renderanno possibile l’inoltro della richiesta per l’attribuzione del punteggio ulteriore rispetto ai 30 punti minimi.