Per rispondere alle esigenze dei soci nel corso dell’emergenza sanitaria il Governo ha emanato un D.L. n.18/2020, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia, con il quale, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2370, co. IV, 2479-bis, co. IV e 2538, co. VI, c.c., è stata riconosciuta la possibilità per le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici di tenere le assemblee dei soci in modalità remota attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tali mezzi garantissero (i) l’identificazione dei partecipanti, (ii) la loro partecipazione e (iii) l’esercizio del diritto di voto.
L’innovazione della nuova previsione si rintraccia nel superamento della previsione che imponeva anche nello svolgimento delle assemblee da remoto quantomeno la presenza congiunta nel medesimo luogo delle figure (ove previste) del presidente, del segretario o del notaio.
La nuova disciplina, che ha raggiunto ampi consensi durante la pandemia, è stato oggetto di disamine interpretative:
Un primo problema interpretativo ha riguardato la possibilità per le assemblee di continuare ed essere tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. La Massima n. 187/2021 del Notariato milanese ha prestato un suo contributo sul punto, argomentando una soluzione affermativa relativamente alle sole assemblee totalitarie, ove sussista la circostanza che si tratti di un’assemblea non convocata in un luogo fisico, per la quale sia stata consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Ciò che rileverebbe non sarebbe, dunque, il luogo fisico in cui si trovino i partecipanti con l’unica eccezione secondo la quale nei casi in cui il verbale debba essere redatto per atto pubblico, è necessario che il notaio rogante debba trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale in cui presta esercizio ai sensi della legge notarile”.
Un secondo problema è sorto in relazione al dubbio interpretativo con il venir meno del regime emergenziale allo scadere del Decreto introduttivo che, invece, riguarda la possibilità che – a prescindere dal regime emergenziale dell’art. 106 d.l. 18/2020 e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria – l’assemblea venga convocata (e si svolga anche in forma non totalitaria) senza l’indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione.
La questione è divenuta ora di grande interesse nella prospettiva della cessazione del regime emergenziale, abbracciando anche il problema della legittimità di clausole statutarie limitative di tale esercizio.
Ed è proprio su questo aspetto che si è soffermato nuovamente il Notariato Milanese focalizzando l’attenzione sulla possibilità che la clausola statutaria, oltre a consentire genericamente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, preveda espressamente che l’organo amministrativo abbia la facoltà, in sede di convocazione, di prevedere che l’intervento possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Soffermandosi sulla questione, il Notariato milanese, con la massima 200 del Novembre 2021, ha ritenuto ragionevole affermare che, alla stregua di quanto prevede l’art. 2370, comma 4, c.c., eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento – l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).
La legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, va quindi affermata laddove tale facoltà dell’organo amministrativo sia espressamente prevista dalla clausola statutaria che consenta l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c..
In tal senso il Consiglio Notarile Milanese ha affermato il seguente principio:
“Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”.