Il codice della Crisi e dell’insolvenza, entrato ufficialmente in vigore il 15.07.2022, ha introdotto uno strumento atto a sospendere, seppur per un periodo di tempo limitato, la possibilità per i creditori dell’impresa in crisi, di azionare o continuare azioni volte ad aggredire il patrimonio dell’impresa o ad azioni cautelari sullo stesso.
L’’art. 54, comma 2 CCII, infatti, prevede che “se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40 [cioè nella domanda di accesso ad uno dei c.d. “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolenza”,], dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
Il divieto di azioni esecutive e cautelari è esteso anche ai beni e diritti “con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” e, quindi, anche a quei beni che non fanno parte del patrimonio del debitore (si pensi alle azioni di sfratto o rilascio dei locali di proprietà di terzi in cui viene esercitata l’attività, restituzione di rami aziendali condotti in affitto dal debitore, restituzione di beni strumentali o macchinari).
Nel novero delle misure protettive rientra l’imposizione ai creditori di un divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti o di risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto (art. 18, primo co., CCII). Sempre al fine di agevolare le trattative tra imprenditore e creditori, il codice della crisi d’impresa dispone l’impedimento, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 18, quarto co., CCII).
Tale strumento è stato introdotto dal legislatore al fine di evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di composizione della crisi, impedendo che nelle more possa l il debitore rimanga senza le potenzialità tali da permetterne il risanamento.
Oltre alle misure protettive sopra individuate (cioè quelle richieste con la domanda di accesso ad uno “strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, per inibire le procedure esecutive e cautelari, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale, sospendendo il decorso delle prescrizioni e impedendo le decadenze), il CCII ammette anche la concessione di misure protettive atipiche, cioè non tipizzate a priori dal legislatore nel loro contenuto. È prevista, infatti, la facoltà del debitore di “richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”.
Non è chiaro tuttavia se le misure atipiche possano essere chieste solo in via accessoria rispetto alle misure protettive “classiche” (le prime, infatti, vengono definite come misure “ulteriori”, del tutto eventuali, e da richiedersi con “successiva istanza”).