●Entrata in vigore e periodo transitorio
Il nuovo codice appalti, introdotto con il d.lgs. 36/2023 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 marzo 2023, è entrato in vigore l’1 aprile 2023 ma le sue disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio in cui coesisteranno i 2 codici fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (d.lgs. 50/2016), del dl semplificazioni (dl 76/2020) e del dl semplificazioni bis (dl 77/2021). L’abrogazione della precedente normativa avverrà infatti, in via graduale. Dal 1° luglio 2023 le nuove norme si applicheranno soltanto ai nuovi procedimenti, mentre per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data si continuano ad applicare le disposizioni previgenti. Alcune disposizioni del d.lgs. 50/2016 relative allo svolgimento di specifiche attività saranno applicate in via transitoria fino al 31.12.203; ad esempio, fino a tale data continueranno le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’allegato “B” al dlgs 33/2013. Si dovrà comunque attendere fino al primo gennaio 2024 per l’acquisizione di efficacia di tutte le disposizioni del nuovo codice.
●I principi generali nel nuovo codice
La prima parte del nuovo codice è dedicata all’analisi di 12 principi generali di origine costituzionale, tra cui il principio del risultato che richiama il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Il principio del risultato va applicato in funzione dei connessi principi di efficienza, efficacia, concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. Il principio del risultato costituisce il criterio per l’esercizio del potere discrezionale nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Esso presuppone che la valutazione avvenga in funzione del risultato concreto raggiunto e non per la mera applicazione delle norme. Altro principio cardine del decreto è il principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
●Il RUP
Il cd. RUP – Responsabile Unico del Procedimento cambia denominazione e diventa Responsabile Unico di Progetto. Al Rup vengono affidate per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente e deve essere in possesso dei requisiti stabiliti da un apposito allegato al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidatigli, nonché nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere dei modelli organizzativi in cui viene nominato un Responsabile di Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento, le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento che restano in capo al RUP.
●La Progettazione
Il nuovo codice elimina il livello intermedio di progettazione e li riduce a due: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo (Art. 41). Sono stati ridotti i termini per la progettazione ed è stata prevista l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale per l’esame di tali progetti ed un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
●Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
Un punto essenziale del nuovo codice è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti articolato in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Sono state, infatti, previste la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui l’ANAC è titolare in via esclusiva, il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici ed è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice, nonché le piattaforme di approvvigionamento digitale e l’utilizzo di procedure automatizzate. È stato interamente digitalizzato anche l’accesso agli atti (Art. 36), in linea con lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
●La programmazione nelle procedure di affidamento
Per quanto concerne la programmazione (parte III), la durata del programma relativo a beni e servizi diviene ora da biennale a triennale.
Sono state modificate anche le soglie che richiedono l’inserimento nei programmi: per i lavori vanno inseriti quelli di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro. È poi previsto che i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della
progettazione. I servizi vanno inseriti nel programma triennale se di importo stimato pari o superiore a 14.000 euro.
●Le procedure di affidamento
L’articolo 50 del nuovo codice appalti prevede limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato. In particolare, sono previste le seguenti procedure di affidamento:
●affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante;
●affidamento diretto dei servizi e forniture, per importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
●procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
●procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Dal 1 gennaio 2025 il BIM sarà obbligatorio: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
●Subappalto a cascata
È consentito il subappalto senza limiti percentuali e il c.d. subappalto a cascata, ovvero l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante ed infatti, i funzionari pubblici possono limitare tali possibilità, proprio in ossequio ai principi di fiducia e risultato, inserendo nel documento di gara motivazioni specifiche.
●Appalto integrato
è prevista la possibilità di affidare sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. La norma è efficace dal 1° luglio 2023 e dunque in continuità con la proroga al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato (previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo n. 50/2016), già disposta dal dl 77/2021.
●Revisione prezzi
È stato confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi negli atti di gara, già previsto dall’art. 29 D.L. n. 4/2022, da attivare al verificarsi di una variazione del costo superiore al 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’appaltatore dell’80 per cento del maggior costo sopportato.
●Qualificazione per lavori e per servizi e forniture
Il nuovo Codice prevede un sistema di qualificazione degli operatori economici anche per gli appalti di servizi e forniture, oltre che per i lavori. Novità anche per le SOA essendo previsto che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
●Qualificazione delle stazioni appaltanti
ANAC gestirà anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, anche solo per l’acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture, con iscrizione di diritto nell’elenco di alcune tipologie di amministrazioni ed enti.
●General Contractor
È stato reintrodotto l’istituto del General contractor: l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.
●Contenzioso
In tema di giustizia amministrativa, si prevede l’aggiornamento degli articoli 120, 121 e 124 del Codice del processo amministrativo con estensione della cognizione del Giudice alle azioni risarcitorie e all’azione di rivalsa proposte dalle Stazioni appaltanti. Il CIG andrà indicato in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del Giudice.