Il recentissimo D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione delle norme comunitarie che introducono modifiche alla disciplina di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, viene in particolare rilievo ed interesse per l’introduzione dell’operazione di scissione mediante scorporo.
Il nuovo art. 2506.1 del codice civile, al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione anche avvalendosi della disciplina della scissione, statuisce che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività.”
La scissione “con scorporo” farà ingresso nel nostro ordinamento dal 3 luglio 2023. Come previsto per la scissione ordinaria, anche lo scorporo non potrà essere effettuato dalle società in liquidazione che abbiano già iniziato la distribuzione dell’attivo; il progetto di scorporo si differenzia dall’ordinario progetto di scissione per il fatto di non riportare le menzioni relative all’evenienza che la scissione debba essere effettuata prevedendo un rapporto di cambio; non si applicano le norme in tema di redazione della situazione patrimoniale della società scorporanda da parte degli amministratori, in tema di redazione di una relazione dell’organo amministrativo della società scorporanda che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione, e in tema di redazione di una relazione di uno o più esperti circa la congruità del rapporto di cambio; anche nel nostro caso si applica la riduzione a 30 giorni del termine per l’opposizione dei creditori se la società scorporanda e la beneficiaria non siano società azionarie; lo scorporo avrà effetto dal giorno di iscrizione della beneficiaria nel Registro delle Imprese.
Ancora, l’operazione di scorporo non dà vita al diritto di recesso per i soci della società scorporanda.
Vi è da sottolineare che le operazioni di scorporo sono già note nel panorama giuridico; tuttavia, sono state finora considerate in via differenziata rispetto alla scissione. Infatti, l’assegnazione di azioni ai soci della scissa è valso sempre a distinguere la scissione dallo cd. scorporo (o conferimento di azienda) dove invece l’assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria sono attribuite alla società conferente e non ai suoi soci. Si ha scorporo in senso ampio quando la beneficiaria è società preesistente: in questo caso si ha un vero e proprio conferimento della conferente nella beneficiaria, e si applicheranno le norme relative ai conferimenti, conseguentemente la società conferente diventerà socia della beneficiaria.
Si ha invece scorporo in senso ristretto quando la beneficiaria non esiste e sarà costituita con il conferimento della conferente: questa operazione era già possibile data l’ammissibilità di Spa e Srl unipersonali. In definitiva, l’operazione si sostanzia in una costituzione unilaterale di società di capitali.
Scissione e scorporo si sono sempre differenziati, quindi, sia per gli effetti della operazione sia per la diversa disciplina applicabile (nel primo caso soci della beneficiaria saranno anche i soci della scissa mentre nel secondo sarà solo la società socia della beneficiaria). Finora, quindi, alla scissione veniva applicata la sua propria tipica disciplina civilistica, mentre allo scorporo era applicabile la disciplina del conferimento di azienda. Con la novità normativa in esame sarà invece possibile che la separazione del patrimonio aziendale dalla società scorporanda e il suo apporto alla società beneficiaria neo-costituita potrà avvenire, a scelta della società scorporanda stessa, indifferentemente mediante un’operazione di conferimento o un’operazione di scissione. Occorre in questa prospettiva osservare che, sotto il profilo tributario-fiscale, assoggettare lo scorporo alle norme sulla scissione potrebbe comportare l’estensione del regime di neutralità fiscale e del registro fisso, tipica delle operazioni societarie straordinarie.
Si ricordi che la scissione con scorporo potrà avvenire solo a beneficio di società neo costituite. Per quanto riguarda l’apporto della società scorporanda a beneficio di una società già esistente, l’operazione di conferimento rimane dunque l’unica soluzione percorribile. La scorporazione non potrà inoltre concretare una scissione «totale», ma dovrà concernere solo una parte del patrimonio della scissa. Non esistono, invece, limitazioni quanto al numero delle società beneficiarie.